Contratti a termine: cosa cambia dal 5 maggio 2023?
Molte e significative sono le modifiche alla disciplina delle causali nei contratti a tempo determinato introdotte dal recentissimo decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, ed entrate in vigore venerdì 5 maggio. Di seguito ecco le novità.
Le causali, o esigenze, che devono essere indicate nelle seguenti ipotesi:
a) singolo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi (fino a un massimo di 24 in tutto);
b) contratto in deroga presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro;
c) proroga del contratto, con durata totale oltre i 12 mesi;
d) rinnovo (in ogni caso);
con la sola eccezione di quelle “per sostituzione”, cambiano, e non poco. In pratica, la situazione è ora quella esposta nella tabella che segue.
Fino al 4 maggio 2023 | Dal 5 maggio 2023 |
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51. | a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis)in sostituzione di altri lavoratori. |
Fermo il permanere della causale “sostituiva” (che, in pratica, non crea alcun problema), ora la via maestra per individuare le causali è rappresentata dai contratti collettivi di cui all’articolo 51, ossia quelli nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli aziendali stipulati dalle loro RSA o dalla RSU. Finché questi non interverranno, datore e dipendente possono individuare – fino al 30 aprile 2024 e non oltre – eventuali esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva (si tratta del cd. “causalone”).
Inoltre, nell’articolo 19, è stato introdotto il nuovo co- 5-bis, ai sensi del quale le disposizioni del co. 1 non si applicano ai contratti stipulati dalla PA, nonché ai contratti a termine stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (legge 9 agosto 2018, n. 96).