Contratti a termine: così l’aumento del contributo addizionale
L’art. 2, co. 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero), con alcune eccezioni, dispone che, dal 1° gennaio 2013, ai rapporti subordinati non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del solo datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile. A seguito di quanto previsto dal decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (cd. decreto dignità), tale contributo addizionale, tranne il lavoro domestico, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. A distanza di oltre 1 anno, con la circolare 6 settembre 2019, n. 121, l’Inps ha fornito le indicazioni operative, precisando che l’incremento del contributo addizionale NASpI opera dal 14 luglio 2018 e che esso interessa ogni tipologia di contratto a termine cui si applica il contributo addizionale, inclusi quelli del settore marittimo.
L’aumento del contributo addizionale riguarda solo i rinnovi (non le proroghe) del contratto a termine, ossia quando il rapporto giunge a scadenza e le parti pattuiscono un altro contratto a termine (rispettando, salvo deroga del contratto collettivo, lo stop and go di 10 o 20 giorni). Dato che il decreto dignità ha esteso la nuova disciplina anche alla somministrazione a tempo determinato, l’aumento del contributo opera anche se l’utilizzatore ha avuto un precedente contratto a termine con lo stesso lavoratore, come pure nel caso contrario (cfr. tabella).
Fattispecie | Istituto | Aumento |
Contratto a termine seguito da somministrazione a termine | Rinnovo | SI |
Somministrazione a termine seguita da contratto a termine | Rinnovo | SI |
Modifica causale originaria del contratto a termine (anche senza soluzione di continuità) |
Rinnovo | SI |
Stipula 1° contratto acausale (meno di 12 mesi), e poi prolungamento durata oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta la causale | Proroga | NO |
Contratti esenti dall’aumento – In alcuni specifici casi, in cui non è dovuto il contributo base dell’1,4%, non scatta neppure l’aumento dello 0,5%. Si tratta delle seguenti ipotesi:
1) rapporti a termine degli operai agricoli, per effetto dell’articolo 2, co. 3, della legge n. 92/2012, che li esclude dall’applicazione del regime della NASpI;
2) lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
3) lavoratori assunti a termine per le attività stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525;
Nota Bene Per il lavoro stagionale, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, era prevista l’esclusione dal versamento del contributo addizionale NASpI dei lavoratori assunti a termine per le attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Non essendo stata reiterata tale disposizione esonerativa, dal 1° gennaio 2016, per i lavoratori a termine assunti nell’ambito di attività stagionali non comprese nell’elenco del DPR n. 1525/1963, ancorché definite “stagionali” dal contratto collettivo, è dovuto il contributo addizionale. Quindi, se il contratto a termine con tali lavoratori stagionali viene rinnovato dal 14 luglio 2018, è dovuto anche l’aumento del contributo addizionale NASpI.
4) apprendisti;
5) dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
6) rinnovi dei contratti a termine di lavoro domestico: in tal caso è dovuto il contributo addizionale dell’1,40% ma non l’aumento dello 0,50% per ogni rinnovo;
7) rinnovi dei contratti a termine per i lavoratori addetti a: insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, trasferimento di know-how e di supporto, assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione, stipulati da: università private, incluse le filiazioni di università straniere; istituti pubblici di ricerca; società pubbliche che promuovono ricerca e innovazione; enti privati di ricerca: in tal caso è dovuto il contributo addizionale dell’1,40% ma non l’aumento dello 0,50% in occasione di ogni rinnovo.
Misura dell’aumento – Il contributo addizionale aumenta di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo: il Ministero (circ. n. 17/2018) ha chiarito che al 1° rinnovo la misura dell’1,4% va incrementata dello 0,5%: così si determina la nuova misura del contributo addizionale, cui va aggiunto di nuovo lo 0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Quindi, a ogni rinnovo di contratto o di somministrazione a termine, l’aumento di 0,5 punti si somma a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale. A tal fine, valgono anche i rinnovi intercorsi con il datore cessionario, essendovi continuità e non novazione del rapporto di lavoro, in caso di cessione individuale del contratto (art. 1406 cod. civ.) o trasferimento d’azienda (art. 2112 cod. civ.).
Fattispecie | Addizionale “base” | Aumento | Totale |
Contratto originario | 1,40% | 0,00% | 1,40% |
I rinnovo | 1,40% | 0,50% | 1,90% |
II rinnovo | 1,90% | 0,50% | 2,40% |
III rinnovo | 2,40% | 0,50% | 2,90% |
Solo per stabilire la misura del contributo addizionale, a cui aggiungere l’aumento dello 0,5%, non si tiene conto dei rinnovi intervenuti entro il 13 luglio 2018, e quindi valgono solo quelli effettuati a partire dal 14 luglio 2018. Quindi, per stabilire se va versato l’aumento dello 0,5%, e in che misura, si considera 1° rinnovo contrattuale quello sottoscritto dal 14 luglio 2018, anche se il contratto a termine era già stato rinnovato in precedenza. Per i successivi eventuali rinnovi la misura del contributo addizionale va determinata con i criteri di cui sopra.
CONTRATTI A TERMINE: COSÌ IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE | |||
FATTISPECIE | 1,4% | 0,5% | |
Generalità dei casi: primo rapporto | SI | NO | |
Attività stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 | NO | NO | |
Attività stagionali previste solo dal contratto collettivo | SI | SI | |
Sostituzione di lavoratori assenti | NO | NO | |
Proroga del contratto (massimo 4 volte) | SI | NO | |
1° CTD acausale, prorogato oltre i 12 mesi, indicando la causale | SI | NO | |
Dopo una somministrazione a termine | SI | SI | |
Modifica causale originaria (anche senza soluzione di continuità) | SI | SI | |
Rinnovo (previo rispetto pause intermedie) | SI | SI | |
Rinnovo in caso di cessione individuale o trasferimento d’azienda | SI | SI | |
Lavoro domestico | SI | NO | |
Settore marittimo | SI | SI | |
Operai agricoli | NO | NO | |
Apprendisti | NO | NO | |
Dipendenti pubbliche amministrazioni | NO | NO | |
Insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, trasferimento know-how e supporto, assistenza tecnica o coordinamento a innovazione, stipulati da: università private; istituti pubblici di ricerca; società pubbliche che promuovono ricerca e innovazione; enti privati di ricerca | SI | NO |
Per le istruzioni operative, si vedano la circolare Inps 6 settembre 2019, n. 121, e il messaggio 24 settembre 2019, n. 3447, secondo cui il termine di esposizione della maggiorazione, per il periodo tra il 14 luglio 2018 – e l’agosto 2019, è prorogato al mese di ottobre 2019.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.