Lavoro e HR

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Così la domanda di bonus per i servizi di baby-sitting

L’articolo 23, co. 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone che le modalità operative per accedere (oltre che al congedo di 15 giorni) al bonus in esame sono stabilite dall’Inps.

Poiché l’importo totale previsto per concedere il bonus è pari in tutto a 30.000.000 di euro (salvo l’eventuale successivo rifinanziamento), l’Inps monitora la spesa effettiva, informando i Ministeri del Lavoro e dell’Economia e, se il tetto di spesa viene superato, l’Istituto rigetta le domande che sono già state presentate.

Dal punto di vista pratico, secondo le indicazioni diramate dall’Inps nella circolare 24 marzo 2020, n. 44, per poter fruire del bonus che stiamo esaminando, e che viene erogato con il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50:

  1. i potenziali beneficiari devono registrarsi tempestivamente, come utilizzatori di Libretto Famiglia, sul sito Inps, nella sezione delle prestazioni occasionali;
  2. i lavoratori che rendono i servizi di baby sitting devono anch’essi registrarsi, come prestatori, sulla piattaforma Inps delle Prestazioni occasionali, esercitando “l’appropriazione” delle somme.
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