Innovazione digitale

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Deposito telematico obbligatorio degli atti ex art. 415bis c.p.p. e deposito facoltativo degli altri atti penali

A seguito dell’emanazione del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, nel nostro Ordinamento è stata di fatto introdotta una prima – e se vogliamo embrionale – forma di Processo Penale Telematico. Vediamo quindi nello specifico le disposizioni contenute in questo nuovo provvedimento normativo.

Deposito telematico degli atti previsti dall’art. 415bis c.p.p.

L’art. 24 comma 1 e 2 del decreto in parola, hanno di fatto reso obbligatorio il deposito telematico degli atti previsti dall’art. 415bis c.p.p. Tali atti, in verità, potevano essere trasmessi con modalità telematica già a seguito dell’approvazione della Legge di conversione del D.L. 18/2020.

Tale conversione, difatti, aveva portato con sé importanti novità, fra le quali l’introduzione del comma 12-quater.1 all’interno dell’art. 83 del Decreto Legge 18/2020. Tale articolo, di fatto, aveva concesso la possibilità agli uffici dei Pubblici Ministeri di ricevere “con modalità telematica […] memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24”.

A partire dal 12 maggio 2020, data di emanazione del provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati contenente le specifiche tecniche per il deposito di tali atti, era stato reso possibile – in via facoltativa – il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, ciò attraverso il così detto “PDP”, ossia, “Portale dei Depositi Penali”. Oggi, con l’introduzione del sopra menzionato art. 24 comma 1 D.L. 137/2020, la procedura di deposito sopra menzionata è divenuta esclusiva e obbligatoria, in virtù di ciò l’unica modalità per la trasmissione degli atti in parola sarà quella del deposito tramite il Portale Deposito atti Penali, accessibile tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero.

Processo Penale Telematico
Portale Deposito atti Penali, accessibile tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero.

Come effettuare il deposito degli atti previsti dall’art. 415bis c.p.p.

Per l’accesso a tale portale sarà necessario l’utilizzo dell’autenticazione CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e quindi la chiavetta di firma digitale. Oltre a questo, per poter effettuare correttamente l’accesso, l’utente dovrà essere censito nel REGINDE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici). Il deposito, poi, si perfezionerà tramite una procedura di caricamento (upload) dell’atto e degli allegati.

Si ricorda che, analogamente a quanto previsto per il Processo Civile Telematico, l’atto principale del deposito dovrà avere le seguenti caratteristiche:

  1. essere in formato PDF;
  2. essere stato ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti. Non sarà pertanto ammessa la scansione di immagini;
  3. essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
  4. le tipologie di firma ammesse saranno sia PAdES che CadES e gli atti potranno essere sottoscritti digitalmente anche da più difensori purché almeno uno di questi sia il depositante.

In relazione, invece, ad eventuali allegati documentali, gli stessi dovranno essere esclusivamente in formato PDF (non sono ammessi per il momento altre tipologie di file) ed essere sottoscritti tutti con firma digitale PADES oppure CADES, un po’ come attualmente avviene nel Processo Tributario Telematico. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 Megabyte.

Deposito telematico di tutti gli altri atti

Ulteriore importante novità, poi, è quella introdotta dal comma 4 del medesimo art. 24, il quale prescrive: “Per tutti gli atti, documenti e istanze  comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla  scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all’art. 7 del  decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo  precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio”.

In virtù di tale norma, quindi, sarà ad oggi possibile depositare qualsiasi atto penale – diverso da quelli di cui all’art. 415bis c.p.p. – semplicemente inviando una PEC agli specifici indirizzi attivati dal Ministero a tale scopo. L’elenco degli indirizzi è reperibile sul Portale dei Servizi Telematici a questo link.

Come effettuare il deposito degli atti diversi da quelli di cui all’art. 415bis c.p.p.

In relazione alle specifiche tecniche per il deposito, invece, il provvedimento della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, prevede quattro specifiche disposizioni:

  1. L’atto da depositare dovrà essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti. Non sarà pertanto ammessa la scansione.
  2. I documenti allegati all’atto da depositare dovranno obbligatoriamente essere in formato PDF e, nel caso di documenti scansionati, la scansione dovrà essere stata realizzata ad una risoluzione massima di 200dpi.
  3. Sia l’atto da depositarsi che gli allegati dovranno tutti essere sottoscritti con firma digitale di tipo PAdES o CAdES. Gli atti potranno essere firmati digitalmente anche da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
  4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione è pari a 30 Megabyte.

Come detto in apertura di questo articolo, quindi, ad oggi pare di fatto attuata una prima forma di Processo Penale Telematico che, certamente, nel corso dei prossimi mesi subirà ulteriori implementazioni e modificazioni.

Link iscrizione multi rubrica