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Dirigenti: contratti a termine con regole speciali

La disciplina del D.Lgs. n. 81/2015 (forma scritta, diritto di precedenza, pause, limiti numerici ecc.) non si applica ai contratti a termine con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a 5 anni, salvo il diritto del dirigente di recedere dando il preavviso dopo 3 anni.
Secondo la giurisprudenza che si è pronunciata in materia, i 5 anni non costituiscono il limite massimo entro cui va contenuto il rapporto, comprensivo di eventuali proroghe o rinnovi, ma limita solo il singolo contratto: infatti, ai dirigenti non si applicano le norme che, in caso di superamento di tale limite, comportano la conversione a tempo indeterminato (Cass. 10 luglio 2017, n. 17010). Inoltre, la prosecuzione del rapporto a termine del dirigente oltre la data originaria (o prorogata) non dà luogo alla conversione in un contratto a tempo indeterminato (Cass. 9 ottobre 2013, n. 22965).
Va poi ricordato che, per espressa previsione normativa, il dirigente assunto a termine è computato nell’organico secondo i criteri di cui all’articolo 27 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Infine, se in precedenza il lavoratore è già stato assunto a termine per 2 anni come quadro, nel caso di promozione a dirigente è possibile fruire di altri 5 anni di rapporto a termine, dato che il mutamento di categoria consente di applicare una normativa differente.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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