Diritto di precedenza ad hoc per gli stagionali
La disciplina del diritto di precedenza che, a ben individuate condizioni, opera a vantaggio dei lavoratori precedentemente assunti a tempo determinato, è contenuta nell’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Tralasciando la generalità dei casi e le lavoratrici che hanno fruito del congedo di maternità nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato, per i lavoratori stagionali vale quanto di seguito elencato:
- il diritto di precedenza va espressamente richiamato nell’atto scritto di assunzione;
- esso può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro;
- il termine concesso al lavoratore per esercitare il diritto di precedenza è fissato in 3 mesi (non 6, come negli altri casi) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, il diritto di precedenza opera con riguardo a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore per le medesime attività stagionali;
- infine, il diritto si estingue una volta trascorso 1 anno dalla data di cessazione del rapporto.
Esempio
Rapporto “stagionale cessato il 31 dicembre 2019
Termine per esercitare il diritto di precedenza: 31 marzo 2020
Scadenza del diritto di precedenza: 31 dicembre 2020
Va infine evidenziato che, fino a quando il lavoratore, nel limite temporale di 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto, non esercita per iscritto il diritto di precedenza, il datore di lavoro resta libero di assumere chi preferisce.