Lavoro e HR

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Esonero per nuove assunzioni ex artt. 6 e 7 del decreto “agosto”

Gli articoli 6 e 7 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (legge n. 126/2020), hanno previsto due nuovi esoneri totali dal versamento dei contributi previdenziali a carico datore per le nuove assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2020. L’Inps, con circolare 24 novembre 2020, n. 133, ha dettato le indicazioni operative: di seguito il punto su tali misure.

Nel tentativo di contenere gli effetti negativi della pandemia da Covid-19, il D.L. n. 104, agli artt. 6 e 7, ha previsto 2 nuovi incentivi, di seguito sintetizzati. Sono potenzialmente interessati tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, eccetto il settore agricolo.

Art. 6. Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori (agricoli esclusi) che assumono dal 15 agosto 2020 dipendenti a tempo indeterminato, eccetto i contratti di apprendistato e di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale sui contributi a loro carico, per 6 mesi dall’assunzione (esclusi premi e contributi Inail), nel limite massimo di un importo di 8.060 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a TI nei 6 mesi precedenti l’assunzione presso la medesima impresa. L’esonero opera anche nei casi di trasformazione del contratto da termine a tempo indeterminato dal 15 agosto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Art. 7. Esonero contributivo per assunzioni a termine nel settore turismo e terme

L’esonero ex art. 6 è riconosciuto con le stesse modalità e arco temporale per il periodo dei contratti e comunque sino a 3 mesi, per assunzioni a termine o stagionali nei settori turismo e stabilimenti termali. In caso di conversione in rapporto a TI si applica il co. 3 dell’art. 6 (altri 6 mesi). Il beneficio è concesso previa autorizzazione della Commissione europea.

Rapporti incentivati e lavoratori interessati

Premesso che sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa, i rapporti incentivati o meno sono quelli indicati di seguito.

Nuove assunzioni a tempo indeterminato (a scopo di somministrazione) SI
Trasformazioni a tempo indeterminato SI
Rapporti subordinati instaurati in attuazione vincolo associativo con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. SI
Lavoro domestico e apprendistato (tutte le tipologie) NO
Assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata NO

Assetto e misura

L’esonero ex artt. 6 e 7 è pari ai contributi previdenziali a carico datore, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile fino a 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a termine o con contratto di lavoro stagionale nei settori turismo e stabilimenti termali, per la durata del rapporto fino a un massimo di 3 mensilità.

La soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è 671,66 euro (8.060,00 : 12) e, per i rapporti instaurati e risolti nel mese, essa va riproporzionata a 21,66 euro (671,66 : 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La soglia massima di esonero mensilmente fruibile è pari al minor importo tra i contributi dovuti sgravabili e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile. In caso di rapporto a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione va ridotto in proporzione: se si tratta di part time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni mensilità è a 335,83 euro (671,66 : 2).

Condizioni di spettanza

Il diritto a fruire dell’esonero ex artt. 6 e 7 del D.L. n. 104/2020 è subordinato, ai sensi dell’art. 1, co. 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del DURC, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, e cioè:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, devono trovare applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015: per il dettaglio circa tali previsioni (con riguardo al rispetto del diritto di precedenza in generale, inclusi i casi in cui l’assunzione avviene tramite un contratto di somministrazione), si rinvia a quanto dettagliatamente esposto da parte dell’Inps al punto 5 della circolare n. 133/2020.

Compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato

L’esonero contributivo ex art. 6 D.L. n. 104/2020 è rivolto a tutti i datori di lavoro privati, con l’eccezione del settore agricolo: esso quindi assume la natura tipica di incentivo all’occupazione. Pertanto, anche se costituisce una misura di riduzione del costo del lavoro con l’uso di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, e quindi potenzialmente rivolto a tutti i datori privati che operano in ogni settore economico, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio italiano; la sua applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa. Ne deriva che, per le sue caratteristiche, la norma non è idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio. Quindi, tale esonero non è sussumibile nella disciplina di cui all’art. 107 del Trattato sul funzionamento della UE relativa agli aiuti concessi dallo Stato o con risorse statali.

Al contrario, il beneficio contributivo previsto all’art. 7 del D.L. in esame per le assunzioni a termine o con contratto di lavoro stagionale, in quanto relativo ai soli settori del turismo e stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea (così come previsto dall’art. 7, co. 2): ebbene, tale aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 8036 final del 16 novembre 2020.

NOTA BENE – In base alla sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili col mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, queste condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di ogni imposta o altro onere); siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019; in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; siano concessi entro il 30 giugno 2021.

Richiesta dell’esonero

Per fruire del beneficio, il datore interessato deve inviare all’Inps, solo tramite il modulo di istanza on-line “DL104-ES” sul sito www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni: lavoratore già assunto o trasformato a tempo indeterminato da un precedente rapporto a termine; codice della COB relativa al rapporto instaurato; importo della retribuzione mensile media, inclusi i ratei di 13a e 14a mensilità; misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio. L’Inps, verificata l’esistenza del rapporto di lavoro e la disponibilità delle risorse, calcola l’importo d’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante. Dopo l’autorizzazione, l’interessato fruisce del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens).

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