Età del lavoratore e contratti atipici
Le disposizioni del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e le novità introdotte dal cd. Decreto Dignità, hanno profondamente modificato la disciplina dei contratti cd. atipici. Nuove regole valgono per il contratto a termine, la somministrazione, le prestazioni occasionali (ex D.L. n. 50/2017), il lavoro intermittente ecc.. Spesso, però, l’età del lavoratore comporta l’applicazione di specifiche discipline: di seguito, anno per anno, esaminiamo la possibile instaurazione di un rapporto di lavoro (non a tempo indeterminato) considerando la fascia di età che va dai 15 anni compiuti fino ai 49, cioè 50 anni non compiuti.
Da 15 anni compiuti a 17 non compiuti – In tale fascia di età si può stipulare:
- contratto a termine: rispettando i limiti numerici (salvo deroghe contrattuali);
- somministrazione: la Somministrazione a Tempo Determinato (STD) è ammessa, senza limiti numerici, con chi ha tra 15 e 24 anni;
- intermittente: si, in base anche al solo requisito anagrafico;
- il Contratto di Prestazione Occasionale (CPO) e Libretto Famiglia (LF): si; chi ha meno di 25 anni ed è studente è occupabile dai datori agricoli (fino a 5 dipendenti a TI), o da aziende alberghiere e strutture del turismo (fino a 8 dipendenti a TI): il limite economico annuo per l’utilizzatore è 6.666 euro netti;
- apprendistato I livello: per chi ha compiuto i 15 anni, fino ai 25 (compleanno incluso).
Da 17 anni compiuti a 18 non compiuti – In tale fascia di età si può stipulare:
- contratto a termine: rispettando i limiti numerici (salvo deroghe);
- somministrazione: la STD è ammessa, senza limiti numerici, con chi ha tra 15 e 24 anni;
- intermittente: si, in base anche al solo requisito anagrafico;
- CPO e LF: si; chi ha meno di 25 anni ed è studente è occupabile dai datori agricoli (fino a 5 dipendenti a TI), o da aziende alberghiere e strutture del turismo (fino a 8 dipendenti a TI): il limite economico annuo per l’utilizzatore è 6.666 euro netti;
- apprendistato I livello: si, da 15 anni fino al compimento dei 25 (compleanno incluso);
- apprendistato II livello: si, per chi ha compiuto i 17 anni se ha una qualifica professionale.
Da 18 anni compiuti a 21 non compiuti – In tale fascia di età si può stipulare:
- contratto a termine: rispettando i limiti numerici (salvo deroghe);
- somministrazione: la STD è ammessa, senza limiti numerici, con chi ha tra 15 e 24 anni;
- intermittente: si, in base anche al solo requisito anagrafico;
- CPO e LF: si; chi ha meno di 25 anni ed è studente è occupabile dai datori agricoli (fino a 5 dipendenti a TI), o da aziende alberghiere e strutture del turismo (fino a 8 dipendenti a TI): il limite economico annuo per l’utilizzatore è 6.666 euro netti;
- apprendistato I livello: si, da 15 anni fino al compimento dei 25 (compleanno incluso);
- apprendistato II livello: si, senza limiti di età per beneficiari di disoccupazione;
- apprendistato III livello: si, se in possesso dei titoli di studio previsti.
Da 21 anni compiuti a 24 non compiuti – In tale fascia di età si può stipulare:
- contratto a termine: rispettando i limiti numerici (salvo deroghe);
- somministrazione: la STD è ammessa, senza limiti numerici, con chi ha tra 15 e 24 anni;
- intermittente: si, in base anche al solo requisito anagrafico (se vi è solo questo, il contratto può essere stipulato fino al giorno prima del compimento del 24° anno di età);
- CPO e LF: si; chi ha meno di 25 anni ed è studente è occupabile dai datori agricoli (fino a 5 dipendenti a TI), o da aziende alberghiere e strutture del turismo (fino a 8 dipendenti a TI): il limite economico annuo per l’utilizzatore è 6.666 euro netti;
- apprendistato I livello: si, da 15 anni fino al compimento dei 25 (compleanno incluso);
- apprendistato II livello: si, senza limiti di età per beneficiari di disoccupazione;
- apprendistato III livello: si, se in possesso dei titoli di studio previsti.
Da 24 anni compiuti a 25 non compiuti – In tale fascia di età si può stipulare:
- contratto a termine: rispettando i limiti numerici (salvo deroghe);
- somministrazione: la STD è ammessa, senza limiti numerici, con chi ha tra 15 e 24 anni;
- intermittente: il contratto non può più essere stipulato unicamente in base al requisito anagrafico; inoltre, solo in tal caso, l’attività deve finire entro il 25° anno;
- CPO e LF: si; chi ha meno di 25 anni ed è studente è occupabile dai datori agricoli (fino a 5 dipendenti a TI), o da aziende alberghiere e strutture del turismo (fino a 8 dipendenti a TI): il limite economico annuo per l’utilizzatore è 6.666 euro netti;
- apprendistato I livello: si, da 15 anni fino al compimento dei 25 (compleanno incluso);
- apprendistato II livello: si, senza limiti di età per beneficiari di disoccupazione;
- apprendistato III livello: si, se in possesso dei titoli di studio previsti.
Da 25 anni compiuti a 26 non compiuti – In tale fascia di età si può stipulare:
- contratto a termine: rispettando i limiti numerici (salvo deroghe);
- somministrazione: si, inoltre la STD è ammessa, senza limiti numerici, con chi ha compiuto 25 anni e sostiene da solo il nucleo familiare avendo 1 o più persone a carico ex 12 TUIR;
- intermittente: si, non in base all’età ma ai requisiti cd. “oggettivi”;
- CPO e LF: si, se non ricorre nessuno dei divieti previsti;
- apprendistato I livello: il compimento del 25° anno blocca tipologia contrattuale;
- apprendistato II livello: si, senza limiti di età per beneficiari di disoccupazione;
- apprendistato III livello: si, se in possesso dei titoli di studio previsti.
Da 26 anni compiuti a 30 non compiuti – In tale fascia di età si può stipulare:
- contratto a termine: rispettando i limiti numerici (salvo deroghe);
- somministrazione: si, inoltre la STD è ammessa, senza limiti numerici, con chi ha compiuto 25 anni e sostiene da solo il nucleo familiare avendo 1 o più persone a carico ex 12 TUIR;
- intermittente: si, non in base all’età ma ai requisiti cd. “oggettivi”;
- CPO e LF: si, se non ricorre nessuno dei divieti previsti;
- apprendistato II livello: si, senza limiti di età per beneficiari di disoccupazione;
- apprendistato III livello: si, se in possesso dei titoli di studio previsti.
Da 30 anni compiuti a 31 non compiuti – In tale fascia di età si può stipulare:
- contratto a termine: rispettando i limiti numerici (salvo deroghe);
- somministrazione: si, inoltre la STD è ammessa, senza limiti numerici, con chi ha compiuto 25 anni e sostiene da solo il nucleo familiare avendo 1 o più persone a carico ex 12 TUIR;
- intermittente: si, non in base all’età ma ai requisiti cd. “oggettivi”;
- CPO e LF: si, se non ricorre nessuno dei divieti previsti;
- apprendistato II livello: solo se beneficiari di trattamento di disoccupazione.
Da 31 anni compiuti a 50 non compiuti – In tale fascia di età si può stipulare:
- contratto a termine: rispettando i limiti numerici (salvo deroghe);
- somministrazione: si, inoltre la STD è ammessa, senza limiti numerici, con chi ha compiuto 25 anni e sostiene da solo il nucleo familiare avendo 1 o più persone a carico ex 12 TUIR;
- intermittente: si, non in base all’età ma ai requisiti cd. “oggettivi”;
- CPO e LF: si, se non ricorre nessuno dei divieti previsti;
- apprendistato II livello: solo se beneficiari di trattamento di disoccupazione.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.