Attestazione di conformità su documento separato: come funziona?
Devo attestare la conformità di molti atti contenuti nel fascicolo telematico di primo grado. Posso effettuare un’attestazione cumulativa su documento separato? E se sì, quali sono le modalità?
L’attestazione di conformità su documento separato, espressamente prevista dall’art. 16undecies D.L. 179/2012, può essere utilizzata anche per operazioni che riguardino una pluralità di atti, ed è quindi particolarmente indicata – ad esempio – nel caso in cui si debba attestare e trasmettere gli atti del primo grado all’ufficio del Giudice di seconda istanza.
L’attestazione de qua potrà essere perfezionata seguendo le istruzioni riportate all’interno dell’art. 19ter delle specifiche tecniche 16 aprile 2012 che, al primo comma, espressamente prescrive: “Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.”
Si dovrà quindi procedere a creare l’attestazione avendo cura di inserire il nome completo dei file che si vogliono attestare e una breve descrizione di ciascun atto; il documento così redatto dovrà poi essere salvato in PDF e firmato digitalmente.