FAQ • Processo civile telematico

Deposito di documenti cartacei in udienza: come fare?

Ho necessità di depositare un documento sopravvenuto all’interno di una procedura già istruita. Devo obbligatoriamente fare un deposito documentale telematico oppure posso provvedere al deposito dello stesso in forma cartacea alla prossima udienza utile?

Stante il chiaro disposto dell’art. 16-bis D.L. 179/2012, tutti gli atti e i documenti che vengono tramessi alla cancelleria dopo la costituzione in giudizio della parte dovrebbero essere depositati in via telematica.

L’art. 87 delle disposizioni attuative al codice di procedura civile, però, non è ancora stato oggetto di espressa revisione a seguito dell’entrata in vigore del processo civile telematico; posto che tale articolo espressamente prevede: “I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall’articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all’udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.”, in dottrina si ritiene che sia sempre possibile il deposito cartaceo di un documento durante lo svolgimento dell’udienza.

Il consiglio rimane comunque quello di provvedere a un deposito in forma telematica prima dell’udienza de qua, onde evitare possibili eccezioni meramente dilatorie o pretestuose.

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