FAQ • Crisi di impresa

Quali saranno gli effetti delle novità del D.L “Liquidità” in relazione al nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza?

Il Decreto “Liquidità” (D.L.n.23 dell’8 aprile 2020), all’art.6 ha introdotto importanti misure con riferimento alla disciplina della riduzione del capitale per perdite. Quali saranno gli effetti di tali novità, anche in relazione alle disposizioni previste dal nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza?

Il D.L. n.23/2020 all’art.6 ha previsto la sospensione delle disposizioni in tema di:

  • riduzione del capitale sociale per perdite (art. 2446 c.c e 2842-bis);
  • riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (art.2447 c.c. e 2842-ter);
  • cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale (art. 2484, co.4)

valevoli per le società di capitali.

Sono state, quindi, “congelate” tutte quelle operazioni che possono seguire alla rilevazione di perdite per oltre un terzo del capitale sociale.

In particolare, diversamente a quanto accade nel caso di riduzione del capitale per perdite senza intaccare il capitale minimo, qualora questo accada, al fine di preservare la funzione di garanzia nei confronti dei creditori sociali, è fatto espresso obbligo agli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea al fine di deliberare la riduzione del capitale e il contestuale aumento ad una cifra non inferiore al minimo, qualora si voglia scongiurare l’ipotesi di trasformazione regressiva della società stessa, ovvero lo scioglimento.

Si tratta infatti di una normativa volta a tutelare e proteggere le imprese, salvaguardando l’aspetto finanziario nei casi di ricapitalizzazione, oltre che quello della continuità aziendale.

L’intervento in questione, insieme al differimento dell’entrata al vigore del nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza, neutralizza, quello che, infatti, poteva essere il giudizio sulla continuità aziendale alla luce della valutazione sul patrimonio netto, nelle ipotesi in cui, per effetto della perdita conseguita, esso risulti negativo e dunque presupponga uno stato di crisi.

D’altronde è stato chiarito come gli indicatori previsti dal sistema di allerta, in un contesto di generale disequilibrio come quello attuale, per nulla sarebbero in grado di esprimere la reale situazione delle imprese affette da un’importante crisi di liquidità e da un altrettanto poderosa contrazione di fatturato che andrà inevitabilmente ad inficiare sul risultato d’esercizio.

Link iscrizione multi rubrica