FAQ • Processo civile telematico

PCT – Deposito ricevute digitali di notifica
via PEC in appello

Devo costituirmi telematicamente in appello. Posto che l’atto avversario è stato notificato a mezzo PEC, al momento del deposito telematico dovrà allegare anche un’attestazione di conformità delle ricevute email e dell’atto di appello?

Assolutamente no.

Le ricevute digitale di una PEC sono dei veri e proprio originali digitali e, in termini giuridici, possono a tutti gli effetti essere definitivi “duplicati informatici”.

Non sarà quindi necessaria un’attestazione di conformità che, come noto, è richiesta ex art. 16-decies Decreto Legge 179/2012 solo qualora si depositi “la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del Giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”.

Oltre a ciò, il contenuto della ricevuta di consegna e quindi: messaggio di invio, atto notificato e relata di notifica, sono anch’essi documenti digitali originali e quindi veri e propri duplicati informatici; come tali non necessiteranno – anche in questo caso – di alcuna attestazione.

Come consiglio pratico, pur essendo i documenti appena citati allegati alla ricevuta di consegna, si consiglia sempre di reinserirli anche come allegati separati, ciò per facilitare il Magistrato nella consultazione.

A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita. ?

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