FAQ • Crisi di impresa

Per le imprese che non hanno ancora approvato il bilancio alla data d’entrata in vigore del decreto, non corre più l’obbligo della nomina?

Secondo quanto indicato dall’articolo 51 bis del d.l. “Rilancio” convertito il 18 luglio 2020, la nomina dei revisori è slittata di due anni, a metà 2022, pertanto all’approvazione dei bilanci 2021 (aprile/giugno 2022). Pertanto, per le imprese che non hanno ancora approvato il bilancio alla data d’entrata in vigore del decreto, non corre più l’obbligo della nomina?

Dalla lettura dell’articolo 51 bis è evidente che, intervenendo sull’art. 379 del codice della crisi e facendo riferimento alla chiusura dei bilanci relativi all’esercizio 2019, si può ben supporre che sia slittata anche la nomina dei revisori di due anni, ovvero alla data di approvazione del bilancio 2021 (aprile/giugno 2022). Ciò a maggior ragione se si considera che l’entrata in vigore del codice della crisi è stata spostata al 01 settembre 2021, per cui prima di quella data non vi alcun obbligo sia in merito all’eventuale adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto e tanto meno alla nomina del revisore. In tal senso, viene traslato anche il riferimento temporale per verificare il superamento dei limiti richiesti dall’art. 2477 del c.c. Infatti, i bilanci da considerare, a quest’ultimo proposito, sono quelli chiusi al 2020 e al 2021. Sorge a riguardo un altro dubbio, sul fatto che il 2020 è un anno in cui le conseguenze degli eventi pandemici avranno ripercussioni sui “limiti” da considerare in merito alla nomina dei revisori. In definitiva, fermo restando i tanti dubbi che ci si auspica verranno risolti dal legislatore, è indubbio che ad oggi, per le imprese che non l’avessero ancora fatto, non vi è più alcun obbligo per la nomina dei revisori.  

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