FAQ • Crisi di impresa

Quali sono le disposizioni dettate dal Decreto Liquidità per sostenere i debitori?

L’art. 11 co.5  della L. 3/2012 in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento stabilisce che in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal piano del consumatore omologato, l’accordo cessi, di diritto, di produrre effetti. Tuttavia, quali sono le disposizione dettate dal Decreto Liquidità al fine di sostenere il debitore in difficoltà?

La responsabilità del debitore in attuazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è valutata applicando l’art. 1218 c.c. secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile”. Alla luce di ciò, il Decreto Liquidità ha previsto una serie di interventi al fine di evitare che gli accordi omologati prima della crisi pandemica e con concrete possibilità di successo possano risultare irrimediabilmente compromessi. In particolare, ha riconosciuto la possibilità per i debitori in difficoltà, di presentare direttamente un’istanza motivata al Tribunale al fine di chiedere la concessione di una proroga, riconducendo, in tal modo, i fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza Covid-19, alla casistica di “inadempimento del debitore derivante da causa a lui non imputabile”, ed esentandolo, dunque, dall’obbligo di risarcire il danno.

Anche il Tribunale di Napoli, con sentenza della sezione VII del 17 aprile 2020, si è espresso in tal senso dando la possibilità al debitore di rimodulare modalità e tempistiche del piano del consumatore omologato avvalendosi dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento affermando che “le disposizioni emanate a salvaguardia di interessi generali, come la protezione della salute pubblica, imponendo divieti e restrizioni, rendono di fatto impossibile l’adempimento di una obbligazione, a prescindere dal volere di chi si sia impegnato contrattualmente a farlo”.

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