Il 2019 sta per finire…tutto OK per le ferie?
Manca poco più di un mese al dicembre 2019, e quindi alla fine dell’anno. L’avvicinarsi di tale data deve indurre tutti i datori di lavoro (e consulenti del lavoro che li assistono) a una semplice ma importante verifica con riguardo all’effettiva fruizione dei periodi di ferie, maturati ma non ancora goduti da parte dei propri dipendenti.
Le norme da considerare sono tre: anzitutto l’art. 36 della Costituzione che, al co. 3, dispone espressamente che il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Va poi menzionato l’articolo 2109 del codice civile, il quale, in materia, dispone quanto segue:
- il lavoratore ha diritto, dopo un anno d’ininterrotto servizio, a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore medesimo;
- la durata del periodo di ferie è stabilita dal contratto collettivo (anche aziendale, che potrebbe integrare il CCNL), non di rado in relazione alla categoria (dirigente, quadro, impiegato od operaio), al livello e all’anzianità di servizio del dipendente;
- l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie;
- infine, non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’articolo 2118 del medesimo codice civile.
Infine, occorre ricordare anche quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, il quale stabilisce quanto segue:
- fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane;
- tale periodo, salvo quanto previsto dal contratto collettivo o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, co. 2 (vigili del fuoco, strutture giudiziarie, penitenziarie eccetera), deve essere goduto per almeno 2 settimane (consecutive in presenza di una richiesta del lavoratore in tal senso) nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione;
- il periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dall’indennità per ferie non godute, salvo il caso di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
Di seguito alcuni approfondimenti e precisazioni sull’istituto in esame.
Chi decide il periodo di ferie? – Il primo punto da tener ben fermo è che il lavoratore non può, con decisione unilaterale, decidere di “mettersi in ferie” in base a una propria libera scelta. Infatti, dal combinato disposto dell’articolo 2109 del codice civile e dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 66/2003, emerge quanto di seguito esposto:
- il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito, se possibile continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del dipendente;
- l’imprenditore deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per godere delle proprie ferie;
- infine, nel corso dell’anno di maturazione, il lavoratore può chiedere di fruire di almeno 2 settimane di ferie in modo continuativo (di solito, ciò accade, nei mesi estivi).
Come anticipato, quindi, è necessario che vi sia un’esplicita richiesta del lavoratore, restando escluso che egli possa decidere di assentarsi in base a una propria autonoma decisione che risponda al meglio proprie esigenze familiari o di svago: in assenza dell’accordo con il datore (o di un suo consenso, almeno tacito), infatti, ciò configurerebbe un’assenza ingiustificata, come tale passibile di sanzioni disciplinari.
Tale richiesta, a seconda della prassi in uso nell’azienda, potrà essere verbale, inviata via e-mail, scritta su carta ovvero inserita in un’apposita procedura informatica.
Durata delle ferie – Fatta salva l’esistenza di una più favorevole disposizione del contratto di lavoro (tanto individuale quanto collettivo, che potrebbe aumentare la misura “di legge”), l’articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, prevede il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, ossia a 28 giorni di calendario. Tale periodo, sempre fatte salve diverse previsioni contrattuali, va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine di tale anno.
Ne deriva che, di norma, per i lavoratori in servizio per l’intero 2019, la situazione nel caso di spettanza di 4 settimane annue, per i vari periodi, è quella indicata nella tabella che segue.
Data | Così la fruizione delle ferie |
30 dicembre 2019 | Termine per la fruizione delle prime 2 settimane di ferie del 2019 |
30 giugno 2020 | Termine per la fruizione delle ultime 2 settimane di ferie del 2018 |
30 dicembre 2020 | Termine per la fruizione delle prime 2 settimane di ferie del 2020 |
30 giugno 2021 | Termine per la fruizione delle ultime 2 settimane di ferie del 2019 |
Misure da attuare entro il 31 dicembre 2019 – Premesso quanto scritto sopra, la prima verifica da effettuare è quella relativa all’eventuale residuo di giorni di ferie arretrati relativi all’intero anno 2017 (che dovevano essere fruiti entro il 30 giugno 2019). Superato tale controllo, occorre quindi considerare le ferie del 2019 e, anzitutto, verificare che il lavoratore abbia già fruito di almeno 14 giorni di ferie (le prime 2 settimane dell’anno). A questo punto è possibile chiedere al dipendente, se non vi ostano particolari esigenze produttive od organizzative, di assentarsi ancora qualche giorno in occasione, per esempio, delle festività natalizie, onde ridurre il trascinamento negli anni successivi (le ultime 2 settimane maturate nel 2019 dovranno essere fruite entro il 30 giugno 2021).
Va infine evidenziato che, come precisato dal Ministero del lavoro (cfr. la Nota 13 giugno 2006, prot. n. 25/I/0000496), al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni espressamente previste per la violazione degli obblighi di legge, vanno imputate prioritariamente le ferie maturate nei periodi rispetto ai quali è più vicina la data di scadenza per il godimento, ossia quelle maturate nel periodo di tempo più “lontano”.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.