Processo civile telematico

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Il digitale trasforma anche la giustizia: il processo civile diventa telematico

Il professionista del settore legale si trova davanti ad un processo di profonda trasformazione del suo modus operandi: un processo rivoluzionario, dettato dalla venuta della digitalizzazione degli ultimi anni e, di conseguenza, dagli adeguamenti normativi che riguardano il settore.
Più in dettaglio, la procedura civile si sta digitalizzando, diventando così il Processo Civile Telematico (PCT).
Facciamo un tuffo nel passato: nel 2000 la segretaria, l’impresa di servizi o l’avvocato stesso, andavano a depositare gli atti in Tribunale, facevano le copie, ritiravano gli atti e controllavano se la sentenza fosse stata emessa. Un dispendio di personale, costi, tempo e carta.
Questo processo sarà gradualmente sostituito da un servizio telematico che funziona via Internet: il professionista legale sta gestendo già oggi e gestirà sempre più documentazione che ha valore legale ex se, abbandonando inutili carte che non avranno più valore. E questo cambiamento è dato in particolare dalle norme che prevedono l’introduzione del processo civile telematico.
Ad oggi il PCT comprende il contenzioso civile, il processo del lavoro, le esecuzioni mobiliari e immobiliari e le procedure concorsuali. Il PCT non è una scoperta recente: sarebbe dovuto entrare in vigore 15 anni fa, visto che le sue basi normative sono contenute nel Decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, “Regolamento recante disciplina sull’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti”, che introdusse il processo civile telematico nell’ordinamento. La fase di sperimentazione è stata poi svolta nel 2006 in sette sedi di sperimentazioni, diventando a fine anno operativo su Milano e da dicembre 2008 su Bari, Bologna, Catania, Genova, Lamezia Terme, Napoli e Padova.
Noi di Sistemi, grazie al contributo dell’avvocato Luca Sileni, vogliamo offrire una serie di approfondimenti e di interessanti notizie sul PCT, così da essere preparati a tale cambiamento.
Qui è possibile scaricare la Dispensa Normativa per avere tutte le informazioni sulla notifica via PEC e il deposito telematico dell’atto notificato.
Ulteriori contributi:
–          Il rilascio di una nuova versione degli schemi XSD e le funzionalità del PCT:
Con le notizie del 26 maggio 2016 e dell’8 giugno 2016, il Ministero della Giustizia ha annunciato il rilascio di una nuova versione degli schemi XSD, gli schemi “matrice” utilizzati per la redazione delle buste telematiche da parte di tutti i redattori e volti a permettere la creazione dei file “datiatto.xml”.
Qui l’articolo completo
 
–          Il PDA (Punto di accesso):
Precedentemente la normativa attuale, il professionista legale, per procedere al deposito digitale di un atto di causa, avrebbe dovuto iscriversi obbligatoriamente ad un PDA, un Punto di Accesso, un’infrastruttura informatica che offre diversi servizi tra cui ad esempio il Polisweb. Con la normativa attuale, il professionista non ha più bisogno di iscriversi ad un PDA, ma può utilizzare un normale indirizzo PEC con cui veicolare la propria busta telematica.
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–          Il PCT arriva in corte di Cassazione con il Decreto del 19 gennaio 2016,
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–          Le copie di cortesia:
ovvero le riproduzioni cartacee informali di atti e di documenti che sono già stati depositati telematicamente in giudizio da parte del Difensore con lo scopo di avere una doppia strada che conduce ad un transito più semplice dal processo cartaceo a quello digitale.
Qui l’articolo completo
 
–          Il deposito effettuato al di fuori dell’autorizzazione:
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia 9772 del 12 maggio 2016, è da ultimo intervenuta su una delle questioni più dibattute in ambito di PCT, ossia, il deposito effettuato al di fuori dell’autorizzazione ex art. 35 D.M. 44/2011.
Qui  e qui l’articolo completo
 
–          I requisiti fondamentali dell’atto principale:
Qui l’articolo completo:
 
 

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