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Il nuovo articolo 159 ter delle disposizioni attuative al codice di procedura civile.

Ha da pochi mesi avuto piena attuazione l’art. 159 ter disposizioni attuative al codice di procedura civile che, introdotto con il D.L. 83/2015 (così come convertito dalla Legge 132/2105), ha di fatto sancito la possibilità – per soggetti diversi dal creditore procedente – di iscrivere a ruolo la procedura esecutiva.
La norma de qua, quindi, permette a soggetto diverso dal creditore procedente – “…prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice…” – di iscrivere lui a ruolo la procedura esecutiva depositandola nota di iscrizione de qua “…e una copia dell’atto di pignoramento…”.
Tale deposito potrà avvenire – quando a procedere sarà “…uno dei soggetti di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore…” – anche “…con modalità non telematiche…” e la copia del pignoramento potrà “…essere priva dell’attestazione di conformità…”.
In tal modo, quindi, hanno finalmente soluzione le problematiche applicative attinenti alla proposizione delle opposizioni ex art. 615 II comma c.p.c. e 617 II comma c.p.c. in assenza di iscrizione a ruolo da parte del creditore procedente.
Oggi, infatti, il futuro opponente potrà iscrivere a ruolo cartaceamente, e –come detto – dallo scorso 2 gennaio 2016 anche digitalmente, la procedura esecutiva a cui riferire poi la propria opposizione.
Tale procedura di iscrizione, lo si tenga ben presente, non esonera però il creditore procedente dal deposito di titolo, precetto e pignoramento, nei termini espressamente dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice di procedura civile e ciò, lo si sottolinea, a pena di inefficacia del pignoramento.
In tal modo il legislatore ha di fatto evitato uno squilibrio difensivo tra creditore procedente ed altri soggetti interessati all’iscrizione della procedura, non esonerando il creditore dagli obblighi normalmente previsti dagli articoli de quibius.
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico.

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