Le altre tutele per i “riders”
Premesso che i dati personali dei lavoratori che svolgono l’attività attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, e al cd. codice privacy, il nuovo art. 47-quinquies, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone espressamente che, ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, con velocipedi o veicoli a motore tramite piattaforme digitali, si applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l’accesso alla piattaforma.
Inoltre, sono espressamente vietate non solo l’esclusione dalla piattaforma ma anche le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione.
Infine, allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle nuove disposizioni, l’articolo 47-octies del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone che, presso il Ministero del lavoro, è istituito un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori e dei lavoratori interessati, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L’osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti da Ministero del lavoro, Inps e Inail, gli effetti delle nuove norme e può proporre eventuali revisioni in base all’evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell’osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.