Notifica di un atto tramite PEC non iscritta nei pubblici registri
Ha valore la notifica di un atto effettuata tramite un indirizzo PEC non censito all’interno dei pubblici registri? Il Tribunale di Enna è tornato su questa interessante questione con alcune puntualizzazioni. Vediamo di seguito di cosa si tratta.
Con provvedimento del 21 marzo 2022, il Tribunale di Enna è tornato ad occuparsi di una casistica, estremamente interessante, che ha tenuto banco per diverso tempo fra i Tribunali di merito e le Commissioni Tributarie.
Il caso di specie attiene alla notificazione, effettuata dall’Agenzia delle Entrate, di un atto di pignoramento presso terzi effettuato dal PEC cosìddetto “non istituzionale”. Sostanzialmente l’ADE aveva fatto provenire l’atto di pignoramento utilizzando un indirizzo PEC non censito all’interno dei pubblici registri di cui agli artt. 4 e 16, comma 12, del D.L. 179/2012 (quindi, IPA, REGINDE, INIPEC) determinando così l’inesistenza (per parte della giurisprudenza) o quando meno la nullità di detta notificazione.
Sul punto, il Tribunale di Enna, ha ritenuto che “la notifica promanante da un indirizzo non presente in uno dei predetti registri è da ritenersi nulla ovvero inesistente (C.T.P Roma, ord. n. 10571 del 2/12/2020; C.T.R. Toscana, sent. n. 1526/21; C.T.P. Taranto, sent. n. 101/2021; C.T.P. Roma, sent. n. 1779/2021)” e ha poi ulteriormente sottolineato come “per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l’atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3, (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017, Rv. 645225 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018, Rv. 651155 – 03), mentre la notifica inesistente non è sanabile”.
In virtù di ciò il Tribunale siciliano ha ritenuto accoglibile la richiesta di sospensione dell’esecuzione, ordinando poi l’apertura del procedimento di merito al fine della definitiva decisione da prendersi con sentenza.