Processo civile telematico

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Nuovo decreto emergenziale COVID-19: prorogato l’obbligo di deposito telematico

La proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 definita dal decreto legge n.105/2021, porta con sé anche una serie di rinvii nell'ambito nel processo telematico. Vediamo nel dettaglio di quali norme è stato previsto un nuovo termine di validità.

Con Decreto Legge n° 105/2021 pubblicato lo scorso 23 luglio 2021 (integralmente consultabile a questo link www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg), il Governo ha prorogato molti dei termini originariamente previsti in relazione alla così detta “giustizia digitale”.

Come è noto, infatti, i provvedimenti emergenziali relativi alle procedure civili telematiche, tributarie telematiche, amministrative telematiche e penali telematiche, prevedevano come termine di scadenza il 31 luglio 2021; con l’introduzione dell’art. 7 del decreto legge sopra citato, invece, vengono oggi prorogati – per quanto attiene al processo civile – al 31 dicembre 2021 i termini di validità delle seguenti norme:

  • art. 221, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – disposizioni relative al deposito telematico obbligatorio di tutti gli atti civili presso i Tribunali e le Corti d’Appello, nonché del versamento del contributo unificato e degli ulteriori oneri con modalità digitali
  • art. 221, comma 4 legge 19 maggio 2020, n. 34 – trattazione scritta delle udienze civili
  • art. 221, comma 5 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – facoltà di deposito telematico – in materia civile – presso la Suprema Corte di Cassazione
  • art. 221, commi 6 e 7 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – trattazione dell’udienza in videoconferenza
  • art. 221, commi 8 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – giuramento del CTU tramite dichiarazione firmata digitalmente.

Si precisa altresì, in relazione al processo penale, che sono stati prorogati anche i termini di validità delle disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137; nonché quelle relative all’art. 24 del medesimo decreto, con la conseguente proroga dell’obbligo di deposito tramite PDP per gli atti penali previsti al comma 1 di detto articolo e della facoltà di trasmissione via PEC per tutte le altre categorie di atti penali.

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