Lavoro e HR

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Operativo l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud

L’Inps, con la circolare 16 luglio 2019, n. 102 (cui si rimanda per i dettagli operativi), ha finalmente emanato le indicazioni sull’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”, ex art. 1, co. 247, legge di bilancio 2019, dopo le novità introdotte dal decreto Anpal 19 aprile 2019, n. 178, dall’art. 39-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, e, infine, dal decreto Anpal 12 luglio 2019, n. 311.
Destinatari – Tutti i datori privati, anche non imprenditori, che nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, assumono disoccupati:

  1. ai sensi dell’ 19 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150: ossia privi di impiego che si dichiarano disponibili a svolgere attività lavorativa e a partecipare a misure di politica attiva concordate con il CPI; e
  2. ai sensi dell’ 4, co. 15-quater, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (legge n. 26/2019): e cioè persone il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR.

Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha tra i 16 e i 34 anni di età, è sufficiente che risulti disoccupato. Invece, chi ha già compiuto 35 anni, oltre a essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ex D.M. 17 ottobre 2017.
Inoltre, eccetto la trasformazione a TI, il lavoratore, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto subordinato con lo stesso datore. Lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, in tale periodo, ha lavorato con una società controllata dal datore che lo assume o collegata ex art. 2359 cod. civ., o comunque, a lui facente capo, anche per interposta persona.
Ambito territoriale – L’incentivo (nel limite di 320 milioni di euro) spetta se la prestazione è svolta in una regione “meno sviluppata”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, o “in transizione”: Abruzzo, Molise e Sardegna, indipendentemente dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore. In caso di spostamento della sede di lavoro fuori di una di tali regioni, l’agevolazione non spetta dal mese di paga successivo al trasferimento. Invece, in caso di spostamento da una regione “in transizione” a una “meno sviluppata” o viceversa, l’incentivo continua ad applicarsi sino alla sua naturale scadenza.

Rapporti incentivati (anche part time) Rapporti esclusi
Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (inclusa la somministrazione a tempo determinato e indeterminato, anche per i periodi in cui lavoratore attende assegnazione) Apprendistato per qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; Apprendistato di alta formazione e ricerca
Apprendistato professionalizzante Contratto di lavoro domestico
Rapporti subordinati instaurati in attuazione vincolo associativo con cooperativa di lavoro Lavoro intermittente
Prestazioni di lavoro occasionale

Misura – L’incentivo è pari ai contributi previdenziali a carico del datore (Inail escluso), fino a 8.060 euro annui, per 12 mensilità dalla data di assunzione/trasformazione, e fruibile entro il 28 febbraio 2021. La soglia massima per il periodo di paga mensile è 671,66 euro e, per i rapporti instaurati o risolti nel mese, essa va riproporzionata a 21,66 euro al giorno: per i part time, il massimale va ridotto in proporzione (cfr. anche il par. 8 della circ. Inps. n. 40/2018).
La fruizione è sospesa solo per assenza obbligatoria di maternità, consentendo il differimento del godimento; però, anche in tal caso, l’incentivo va fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021: dopo non si possono quindi recuperare quote di incentivo e l’ultimo mese per regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2021.
Apprendistato II livello – L’agevolazione spetta anche in caso di assunzione in apprendistato professionalizzante ma solo durante il periodo formativo. Se esso ha durata:

  1. pari o superiore a 12 mesi: l’incentivo è quello per i rapporti a tempo indeterminato;
  2. inferiore a 12 mesi: l’importo va ridotto in proporzione alla durata (se il periodo formativo dura 6 mesi, l’importo massimo, da riparametrare alla contribuzione dovuta, è 4.030 euro).

Il beneficio non spetta per il periodo di mantenimento in servizio a fine apprendistato, anche se questo rientra nei 12 mesi dall’inizio della fruizione. Infine, l’esonero per l’apprendistato riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori nei primi 12 mesi; per gli anni dopo il primo, il datore continua ad applicare le aliquote relative alla specifica tipologia contrattuale.
Aiuti di Stato – L’incentivo va fruito nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013, sull’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della UE agli aiuti “de minimis”, o in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni ex art. 7 del decreto n. 178/2019.
 

Articolo 7 del Decreto direttoriale n. 178/2019
Incremento occupazionale L’assunzione o la trasformazione a TI deve determinare un incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori dei 12 mesi precedenti
Lavoratori tra 25 e 34 anni L’incentivo spetta solo se, oltre all’incremento occupazionale, il lavoratore, in alternativa:
a) è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b) non ha un diploma di istruzione secondaria di 2° grado o una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c) ha completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) è assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media in tutti i settori economici, o in settori con il differenziale minimo del 25%.

Per il singolo rapporto, la scelta di uno dei due regimi esclude l’altro, perché sono tra loro alternativi (per le indicazioni di dettaglio sull’incremento occupazionale netto si veda il paragrafo 8.1 della circolare Inps 16 luglio 2019, n. 102).
Cumulabilità – L’esonero per il Sud è cumulabile con:

  1. l’incentivo per chi assume percettori del reddito di cittadinanza: se il datore ha esaurito gli esoneri per l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”, la residua agevolazione per l’assunzione di un percettore di RDC è fruita sotto forma di credito di imposta;
  2. con l’esonero per l’assunzione giovanile ex 1-bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, fino a 8.060 euro annui (in entrambi i casi, le indicazioni saranno fornite dall’Inps più avanti);
  3. nei limiti massimi d’intensità di aiuto previsti dai regolamenti UE sugli aiuti di Stato, con altri incentivi economici previsti dalle regioni del Sud per i datori con sede nei loro territori.

Tranne tali casi, l’incentivo Sud non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalle norme vigenti.
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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