PAT – Nuove modalità di versamento del contributo unificato
Qualche mese fa, sulle pagine di questo portale, avevamo segnalato l’emanazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 luglio 2017 – con il quale venivano dettate nuove “Modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana“.
Tali nuove modalità di pagamento diverranno obbligatorie a partire dal prossimo 1° novembre 2017, cerchiamo quindi di capire cosa cambierà, sia dal punto di vista pratico che normativo, per il versamento del C.U. in ambito amministrativo.
Va innanzitutto precisato che il decreto MEF sopra citato introduce delle specifiche modalità di versamento del Contributo che si discostano da quelle ordinariamente previste in precedenza (versamento ai concessionari, versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati) ciò in virtù del disposto dell’art. 1 del medesimo Decreto: “1. Il contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo è versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari.
- Nelle more dell’adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi, continuano a trovare applicazione le modalità di versamento del contributo unificato previste dall’art. 192, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
- Con protocollo di intesa tra il segretariato generale della giustizia amministrativa e l’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di gestione e di scambio dei dati relativi ai versamenti del contributo unificato di cui al presente decreto.”
Tali specifiche modalità, come detto in apertura, riguarderanno non solo gli ordinari ricorsi al Giudice Amministrativo ma anche (come espressamente previsto dall’art. 2 del Decreto in parola) “la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, disciplinati dall’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e dall’art. 9 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.”
A partire dal prossimo primo novembre, quindi, il versamento del contributo de quo, potrà essere esclusivamente effettuato tramite il sistema dei pagamenti unici previso dagli articoli 17 e seguenti del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ossia, con le modalità ordinariamente previste per il versamento delle imposte, il tutto – però – senza possibilità di avvalersi di eventuali compensazioni con crediti vantati nei confronti dell’erario.
Dal punto di vista strettamente pratico, quindi, il versamento dovrà avvenire tramite la compilazione e la presentazione di un modello F24; compilazione che potrà essere effettuata on-line tramite home banking o tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Al fine di agevolare la corretta compilazione di detto modello, il portale della Giustizia Amministrativa ha elaborato uno specifico prontuario reperibile a questo link, e che – in ordine alle modalità operative di redazione del modello F24, specifica:
“Il pagamento del Contributo Unificato dovrà essere eseguito compilando il modulo F24 Elide, inserendo le informazioni seguenti:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, il Codice Fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “codice ufficio”, il codice della Sede presso la quale si esegue il versamento.
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi” il Codice Fiscale o la Partita IVA della parte debitrice (ricorrente, ricorrente incidentale);
- nel campo “codice”, il codice tributo, desunto dalla tabella Codici Tributo, in calce a questo documento.;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento.”
Ad effettuare il versamento, ad avviso di chi scrive, dovrebbe quindi preferibilmente essere il ricorrente, in modo da evitare l’inserimento di anagrafiche multiple all’interno del modello.
In merito, invece, al “codice ufficio” a questo indirizzo è già possibile consultare l’elenco degli uffici amministrativi e dei relativi codici di riferimento.
Dopo aver correttamente predisposto il modello ed aver provveduto al versamento degli importi richiesti, il sistema rilascerà la così detta “quietanza di pagamento”; tale documento riporterà – in alto a sinistra – il numero di “protocollo telematico” che dovrà essere indicato all’interno del modello di deposito dell’atto amministrativo.
Se, ad esempio, ci accingessimo a depositare un ricorso telematico al TAR, dovremmo inserire, nell’area denominata “Contributo Unificato” del modello di deposito ricorso, i seguenti dati:
- data versamento
- modalità di versamento (dovrà essere specificato “Modello F24”)
- estremi del versamento (in questo campo inseriremo il numero di protocollo telematico)
- importo versato
Oltre a ciò dovremo poi allegare la copia informatica della quietanza di pagamento.
Se precisa che, compilando i campi sopra indicati, il modulo aprirà automaticamente una sottosezione in cui andranno indicati il codice tributo (selezionabile automaticamente da un menu a tendina) e gli elementi identificativi del soggetto che effettua il versamento (quindi il codice fiscale o la partita iva del soggetto che ha effettuato il versamento). Tale sottosezione permetterà di far riferimento alla riga specifica del modello F24 della quale si stanno inserendo i riferimenti di pagamento, ma – come riportato anche nella guida redatta dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa – si consiglia comunque di non inserire più di un pagamento per singolo modello F24.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico