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Prestazioni occasionali: le istruzioni Inps

A seguito delle novità introdotte dal decreto dignità (D.L. 12 luglio 2018, n. 87), con circolare del 17 ottobre 2018, n. 103, l'Inps ha fornito le proprie istruzioni operative in tema di contratto di lavoro occasionale e Libretto Famiglia. Vediamo di seguito gli aspetti più rilevanti.

Il decreto dignità, ossia il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, non si è limitato a modificare la disciplina del contratto a termine e della somministrazione di lavoro ma ha introdotto alcune novità che riguardano il Contratto di prestazione occasionale e il Libretto Famiglia.
Le novità rispetto al testo originario dell’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, riguardano:

  • le informazioni che i prestatori devono rendere quando si registrano nella procedura informatica Inps;
  • le dichiarazioni per le imprese del settore agricolo;
  • i nuovi regimi per aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo nonché per gli enti locali;
  • l’erogazione del compenso al lavoratore presso gli uffici postali.

L’Inps, con la circolare 17 ottobre 2018, n. 103, ha fornito le proprie istruzioni operative che di seguito si riassumono per gli aspetti più interessanti.

Agricoltura
La novità più rilevante consiste nel fatto che l’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione in tale settore sale da 3 a 10 giorni: entro tale arco temporale l’impresa agricola (con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato) può avvalersi delle prestazioni dichiarate in anticipo. Quindi, nella dichiarazione preventiva, che va trasmessa almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni:

  1.  dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2.  luogo di svolgimento e oggetto della prestazione;
  3.  data di inizio e monte orario complessivo presunto, con riferimento a un arco temporale massimo che, dopo le modifiche, sale da 3 e 10 giorni consecutivi;
  4.  compenso pattuito per la prestazione, nei limiti di legge.

Come precisato dall’Inps, nel messaggio 12 luglio 2017, n. 2887, le misure minime oraria e giornaliera del compenso per il lavoro occasionale in agricoltura sono le seguenti:

Area professionale Misura del compenso minimo
Orario Giornaliero (durata non superiore a 4 ore)
1a 9,65 euro 38,60 euro
2a 8,80 euro 35,20 euro
3a 6,56 euro 26,24 euro

Se la prestazione non dovesse essere resa, l’utilizzatore, sempre con la procedura informatica Inps, può revocare la dichiarazione già inviata entro le ore 23:59 del 3° giorno successivo alla fine dell’arco temporale previsto in origine (fino a 10 giorni consecutivi).
Non sono cambiate le figure dei possibili prestatori, che devono appartenere a una delle seguenti categorie:

  1.  titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  2.  giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
  3.  persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  4.  percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre misure di sostegno del reddito.

Inoltre, per poter svolgere attività lavorativa per le imprese agricole, il prestatore deve autocertificare, nella piattaforma informatica Inps, la non iscrizione nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
 
Aziende alberghiere e strutture ricettive turistiche
Il D.L. n. 87/2018 ha introdotto uno specifico regime anche per le aziende alberghiere e le strutture ricettive, che operano nel settore del turismo e che hanno fino a 8 lavoratori a tempo indeterminato. Sono interessati gli utilizzatori che svolgono attività principale o prevalente con uno dei seguenti codici Ateco2007: alberghi (55.10.00); villaggi turistici (55.20.10); ostelli della gioventù (55.20.20); rifugi di montagna (55.20.30); colonie marine e montane (55.20.40); affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51); aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).
Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese: chi non è iscritto deve dichiarare, nella procedura Inps, di essere attivo nel settore turistico e ricettivo e fornire gli elementi utili all’Istituto per la verifica della corretta classificazione.
Anche in questo caso, la comunicazione anticipata (almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione) può coprire un arco temporale che può arrivare fino a 10 giorni.
La misura del compenso è liberamente fissata dalle parti, rispettando i limiti minimi di legge, e quindi: per ogni ora di prestazione spettano minimo 9,00 euro mentre quello giornaliero è pari a 36,00 euro, ossia la misura minima per 4 ore continuative, anche se la durata effettiva della prestazione giornaliera è inferiore.
Va poi evidenziato che, se l’azienda alberghiera o la struttura ricettiva del turismo è già registrata come utilizzatore nella piattaforma Inps, deve aggiornare la classificazione nella sezione anagrafica al momento del primo accesso.
Infine, la deroga alla regola dei 5 dipendenti a tempo indeterminato, che qui diventano 8, opera solo per le attività lavorative rese da:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o a un ciclo di studi universitario;
  • disoccupati ex art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Attenzione però: anche per questo settore, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Registrazione dei prestatori sul sito Inps e versamento dei fondi
Le nuove disposizioni prevedono che i prestatori, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica Inps, se ricorre una di tali situazioni, devono autocertificare di essere:

  • pensionati di vecchiaia o invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni, iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o l’università;
  • disoccupati;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, o di altre misure di sostegno del reddito.

Se viene indicata una di tali situazioni, per l’utilizzatore il tetto annuo di compensi per prestazioni di lavoro occasionale è pari a 6.666 euro invece che a 5.000 euro.
Infine, l’utilizzatore, per versare i fondi necessari a pagare le prestazioni, può ricorrere al modello F24 o agli strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c o su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti Inps con le proprie credenziali personali (PIN Inps, CNS o SPID). Quanto alla possibilità di effettuare i versamenti anche tramite un intermediario abilitato, l’Inps si è riservata di fornire ulteriori indicazioni.

Libretto famiglia per gli steward
Infine, per completezza, ricordiamo che, modificando le precedenti indicazioni, nel messaggio n. 4728/2018, l’Inps ha previsto la possibilità di ricorso alle prestazioni occasionali con il Libretto Famiglia per retribuire i servizi resi dagli steward negli impianti sportivi di calcio, a prescindere dalla capienza degli stessi, nei campionati di serie A e B nonché lega Pro.

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