Lavoro e HR

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Procedura in DTL prima del recesso per GMO

Una qualche complicazione, per i datori di lavoro che hanno più di 15 dipendenti nel comune o nell’unità produttiva (o che ne hanno più di 60 in tutto il territorio nazionale) è stata introdotta – laddove si tratti di lavoratori non soggetti al contratto a tutele crescenti – dalla Riforma Fornero.
 
Ebbene, in questo caso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere preceduto da una comunicazione inviata dal datore di lavoro alla DTL e in copia al dipendente interessato, in cui si rende nota la volontà di procedere alla risoluzione del rapporto e si chiede alla DTL di invitare le parti davanti alla commissione per effettuare un tentativo di conciliazione: la convocazione va inviata entro 7 giorni, e la procedura può durare (salvo diverso accordo tra le parti) al massimo 20 giorni, decorsi i quali il datore di lavoro è libero di recedere.
 
La procedura conciliativa può riuscire, e prevedere la prosecuzione del rapporto (magari con l’attribuzione di diverse mansioni, il trasferimento ad altra sede e così via) o la risoluzione consensuale: in tal caso, per espressa previsione di legge, il lavoratore ha diritto a percepire la Naspi.
Invece, in caso di esito negativo della procedura, il datore di lavoro è libero di procedere al recesso, comunicandolo in forma scritta e allegando i motivi in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 604/1966.
 
Ricordiamo che la violazione della procedura, ossia la sua mancata attivazione (che non riguarda le PMI e i lavoratori soggetti al contratto a tutele crescenti) è punita – se il licenziamento è comunque legittimo – con un’indennità che va da un minimo di 6 fino a un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, da versare all’ex dipendente.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
 

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