Processo tributario telematico

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Processo Tributario Telematico: Il S.I.Gi.T.

Visto l’imminente avvio della sperimentazione del Processo Tributario Telematico, che – almeno per la prima fase – si svilupperà in Toscana e Umbria, in questa sede analizzeremo le funzionalità del c.d. “S.I.Gi.T”, ossia del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria.
L’art. 1 lettera g) del Decreto Ministeriale 163/2013 definisce il “S.I.Gi.T.” come “l’insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all’amministrazione della giustizia tributaria;”
In pratica il Sistema permetterà – così come previsto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 163/2013 – le seguenti principali operazioni:
a) l’individuazione della Commissione tributaria adita;
b) l’individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;
c) l’individuazione del soggetto abilitato;
d) la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente;
e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente;
f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere d) ed e);
g) la formazione del fascicolo informatico.
E concederà ai soggetti di cui all’art. 3 comma 2 del Decreto Ministeriale 163/2013 di accedere ai servizi della Giustizia Tributaria Telematica, e – quindi – a :
1)      giudici tributari
2)      parti
3)      procuratori
4)      difensori di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
5)      personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie,
6)      consulenti tecnici
7)      gli altri soggetti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Per le parti, i loro procuratori e difensori, nonché per i consulenti e gli organi tecnici, l’accesso sarà limitato alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui detti soggetti sono costituiti o svolgono attività di consulenza.
Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, quindi, si sostanzierà in un vero e proprio punto di accesso alle procedure tributarie, tramite il quale tutti i soggetti che partecipano al procedimento potranno effettuare depositi di atti e documenti nonché visionare lo stato del fascicolo.
Tale Sistema verrà integrato all’interno del Portale della Giustizia Tributaria, come espressamente previsto dal Decreto MEF 4 agosto 2015 all’art. 3:
“Il Portale della Giustizia Tributaria è accessibile all’indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it ed è composto da una «area pubblica» e da una «area riservata».
2. Ai fini del processo tributario l’area pubblica contiene le pagine web e i servizi del portale ad accesso libero; in essa sono disponibili:
   a) le informazioni generali sui servizi disponibili;
   b) il servizio di registrazione al S.I.Gi.T.;
   c) il manuale operativo, con l’indicazione delle istruzioni per l’uso di strumenti informatici e telematici nel Processo Tributario.
3. L’area riservata contiene le pagine web e i servizi disponibili del S.I.Gi.T, accessibili previa registrazione informatica dei soggetti ai sensi dell’art. 4 secondo il relativo profilo di abilitazione.
4. Per accedere ai servizi del S.I.Gi.T è necessario utilizzare una postazione su cui siano state adottate adeguate misure di sicurezza, quali l’installazione ed il costante aggiornamento del sistema operativo, di un valido sistema antivirus e di programmi di protezione e difesa in genere.”
Tramite l’accesso all’indirizzo https://www.giustiziatributaria.gov.it, quindi, sarà in futuro possibile registrarsi al S.I.Gi.T. ed accedere alla così detta “area riservata” e di conseguenza a tutti i servizi collegati alla produzione e consultazione documentale delle procedure tributarie telematiche.
Tale registrazione, in ossequio al disposto dell’art. 4 del Decreto MEF 4 agosto 2015, potrà essere effettuata solo da soggetti titolari di firma elettronica qualificata o firma digitale e di indirizzo di PEC, il tutto tramite la compilazione di un modello che verrà reso disponibile nell’area pubblica del portale. Tale modello dovrà essere convertito nel PDF/A-1a o PDF/A-1b, sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale e trasmesso tramite il portale stesso.
Il sistema provvederà poi alla verifica del certificato CNS del soggetto registrante (quindi del certificato presente nel kit di firma digitale del professionista) e notificherà poi all’indirizzo PEC del richiedente l’esito della procedura di registrazione.
Contrariamente a quanto previsto nel Processo Civile Telematico, il S.I.Gi.T. sarà reso accessibile anche a soggetti privi di certificato CNS, tramite un sistema di registrazione in due passaggi verificati che rappresenta una vera e propria novità in ambito di Giustizia Telematica e che, come è logico, nasce dall’esigenza di permettere un accesso diretto al fascicolo telematico – e senza eccessive formalità – anche al contribuente coinvolto nella procedura.
Tale Sistema di accesso alle procedure, quindi, si palesa come del tutto diverso rispetto a quello attualmente utilizzato per il Processo Civile Telematico, poiché, non solo la consultazione del fascicolo avviene tramite una sorta di Punto di Accesso unico ed univoco, ma anche il deposito degli atti telematici verrà perfezionato attraverso l’upload sul medesimo canale.
La produzione, quindi, non avverà attraverso l’invio di una busta digitale allegata ad un messaggio di Posta Elettronica Certificata, bensì tramite l’accesso al fascicolo sul portale della Giustizia Telematica ed il diretto upload dei documenti da caricare.
L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del depositante, quindi, verrà utilizzato unicamente per la ricezione delle ricevute di avvenuto deposito dei documenti digitali, così come previsto dall’art. 5 del Decreto MEF 4 agosto 2015: “….Il S.I.Gi.T. garantisce l’avvenuta ricezione degli atti e dei documenti   informatici, attraverso l’invio di una ricevuta all’indirizzo PEC del soggetto abilitato…..” ed ancora “…Il S.I.Gi.T. invia all’indirizzo PEC del soggetto abilitato una ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo, recante il numero di registro generale….”
Attualmente l’accesso all’area riservata – come verificabile tramite l’indirizzo web: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/logingiudici – è stato riservato unicamente ai Giudici Tributari ma, essendo oramai alle porte la data di inizio della fase sperimentale (fissata per il 1° dicembre 2015), si auspica un repentino avvio delle procedure di registrazione per i Professionisti e per i contribuenti interessati, così da poter testare da subito le funzionalità del Sistema della Giustizia Tributaria e tutte le funzionalità dallo stesso previste, quali – in primis – la consultazione dello stato delle procedure e il caricamento diretto di atti e documenti nei fascicoli telematici.
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico.

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