Processo tributario telematico

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Processo Tributario Telematico: obbligatorietà e facoltatività

Concludendo questo primo focus sul Processo Tributario Telematico che abbiamo portato avanti durante il mese di novembre, rimane di prima importanza analizzare se ed in che misura il deposito telematico degli atti e documenti nel processo tributario sia effettivamente obbligatorio.
 
L’Art. 2 del Decreto MEF 163/2013, fornisce una risposta chiara al nostro interrogativo, in primis, stabilendo che “gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale”, di fatto sancendo una generale facoltatività del ricorso al deposito digitale in materia di Processo Tributario, dall’altro, però, il comma 3 della medesima disposizione normativa, prescrive che “la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore.”
Accanto alla prescrizione de qua, il legislatore prevede un secondo caso (in realtà già previsto in linea generale già dall’art. 2 comma 3 appena citato) di obbligatorietà di deposito digitale, ossia, quello di cui all’art. 11 del medesimo Decreto Ministeriale: “Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell’articolo 10, sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere l’indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo…”
In pratica, quindi, accanto ad una generale facoltatività nella scelta “cartaceo/digitale” per il deposito degli atti in ambito di processo tributario, il legislatore ha previsto due casi specifici di obbligatorietà del deposito digitale:
1)      l’appello, qualora la parte abbia scelto detta modalità di deposito nel primo grado di giudizio, ciò – lo si precisa – salvo il caso di avvenuta sostituzione del Difensore.
2)      per tutti gli atti e documenti prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, qualora detta costituzione sia avvenuta ai sensi dell’art. 10 Decreto Ministeriale 163/2013 (e quindi con modalità digitale).
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico.

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