Lavoro e HR

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Regole ad hoc per il licenziamento dei disabili

Nascoste tra le pieghe della legge n. 68/1999 vi sono due disposizioni che tutelano i disabili contro i licenziamenti attuati in violazione delle norme che li tutelano. Vanno quindi considerate le seguenti ipotesi:
a) lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia: l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento se essi possono essere adibiti a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori (nel caso di destinazione a mansioni inferiori hanno diritto a conservare il più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza); ove non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, essi sono avviati dagli uffici competenti presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative;
b) disabili assunti in base all’obbligo di legge: in caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che sia accertata la compatibilità delle mansioni con il suo stato di salute (analogo accertamento può essere richiesto dal datore); se si riscontra un aggravamento incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa, o tale incompatibilità è accertata con riferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto fino a che l’incompatibilità persiste; infine, il rapporto può essere risolto se la commissione medica accerta la definitiva impossibilità di reinserire il disabile in azienda.
Violare tali disposizioni costa molto caro, come si evince dalla tabella che segue.
08-03-2016 11-21-36
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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