Retribuzione e indennità di disponibilità
Il punto sul trattamento economico e l'indennità mensile di disponibilità spettante ai lavoratori a chiamata.
Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni, un trattamento meno favorevole del lavoratore di pari livello. Va però evidenziato che il trattamento economico, normativo e previdenziale è riproporzionato in relazione alla prestazione effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle sue singole componenti, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio, congedi di maternità e parentali.
Premesso che, nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore la disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta la relativa indennità, l’art. 16 stabilisce che la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, è determinata dai contratti collettivi (di norma 20% della retribuzione); inoltre essa è:
- esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo;
- assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.
In caso di malattia o altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore deve informare tempestivamente il datore, specificando la durata dell’impedimento, durante il quale non matura il diritto all’indennità di disponibilità: se egli non informa il datore, perde l’indennità di disponibilità per 15 giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale
| Nota Bene Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto. |
