Processo civile telematico

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

TAR Campania – La notificazione del ricorso firmato in CADES costituisce irregolarità sanabile

Con la recentissima pronuncia n° 1799 del 4 aprile 2017 (consultabile sul sito della giustizia amministrativa a questo link) il TAR Campania si è occupato del rapporto intercorrente fra le norme contenute nella L. 53/1994, relative alla notificazione in proprio in ambito amministrativo e civile, e le specifiche disposizioni previste per il Processo Amministrativo Telematico.
La L. 53 del 1994, infatti, prevede espressamente – art. 3bis comma 1 – che “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.” richiamando quindi, per quanto attiene ai formati dei documenti digitali e alla loro sottoscrizione, a ulteriori norme attuative.
Nel Processo Civile Telematico il legislatore ha specificatamente stabilito – grazie al combinato disposto degli articoli 18 D.M. 44/2011 nonché 19bis e 12 delle specifiche tecniche 16 aprile 2014 – che l’atto oggetto di notificazione (come ad esempio la citazione o il ricorso) potesse essere sottoscritto sia con firma PADES-BES che con firma CADES-BES.
Nell’ambito del Processo Amministrativo Telematico, in virtù delle previsioni degli artt. 6 commi 4 e 5, e 12 comma 6 dell’Allegato A al D.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40, invece, l’unico formato utilizzabile per la sottoscrizione del ricorso da depositarsi digitalmente è il PADES.
Il Tar Campania, con la recente pronuncia in parola, si è quindi occupato di stabilire a quali conseguenze possa condurre la notificazione amministrativa via PEC effettuata utilizzando la sottoscrizione CADES invece della PADES.
Da un lato il Tribunale Regionale ha ritenuto applicabile il principio, più volte enunciato – in casi analoghi – dalla Suprema Corte di Cassazione del raggiungimento dello scopo, stabilendo che “Le norme che regolano il processo vanno intese nell’ottica strumentale di garantire un certo risultato e non assumono, pertanto, un valore in sé né hanno un fine proprio e autonomo; pertanto, la violazione delle Specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico, contenute nell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e dettate in ragione della peculiare configurazione del sistema informatico della Giustizia amministrativa (cd. S.I.G.A.), non può comportare l’invalidità degli atti di procedura compiuti qualora non vengano in rilievo la violazione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, ma, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo”
Dall’altro ha tenuto ulteriormente a sottolineare che, in ogni caso, la notificazione non potrebbe comunque dirsi nulla o inesistente in virtù dell’entrata in vigore – nel nostro ordinamento – del “c.d. regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014) che impone “agli stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard, tra i quali figurano sia il CAdES sia il PAdES” ed in virtù di ciò, ha quindi proseguito il TAR Campania, “l’utilizzo del formato CAdES anziché del PAdES per la firma digitale del ricorso notificato alle altre parti può, al più, determinare un’irregolarità della notifica stessa che è sanata dalla costituzione delle parti ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a..”
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

Link iscrizione multi rubrica