Lavoro e HR

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Incentivo Occupazione Sviluppo Sud

La legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 247, legge 30 dicembre 2018, n. 145), ha previsto, nel limite di 500 milioni di euro per il 2019 e il 2020, e nel rispetto delle norme UE sugli aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione a tempo indeterminato di coloro che non hanno compiuto 35 anni, o con almeno 35 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Le norme di dettaglio, in attesa delle indicazioni Inps, sono contenute nel decreto Anpal 19 aprile 2019, n. 178, che disciplina il cd. “Incentivo Occupazione Sviluppo Sud”: ogni mese l’Inps comunica all’Anpal i dati sugli importi prenotati ed erogati nonché il saldo disponibile.
Datori e lavoratori destinatari.
L’incentivo è rivolto a tutti i datori privati che, nel periodo 1° maggio – 31 dicembre 2019, assumono disoccupati (ex art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, e art. 4, co. 15-quater, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4) con le seguenti caratteristiche:

  1. età compresa tra i 16 anni (compiuti) e i 34 anni di età (35 non compiuti);
  2. 35 anni di età (compiuti), privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, exM. 17 ottobre 2017; si tratta di chi negli ultimi 6 mesi: non ha prestato attività lavorativa subordinata di almeno 6 mesi, o ha svolto attività autonoma o parasubordinata con un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni ex art. 13 del TUIR.
PERSONE DISOCCUPATE
Privi di impiego che dichiarano l’immediata disponibilità a lavorare e a partecipare a misure di politica attiva del lavoro concordate con il CPI (art. 19, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150).
Persone con reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni ex art. 13 DPR n. 917/1986 (art. 4, co. 15-quater, D.L. n. 4/2019).

Il decreto Anpal ammette all’agevolazione solo le assunzioni effettuate nel periodo 1° maggio – 31 dicembre 2019: quindi (salvo modifiche) restano esclusi dall’incentivo tutti quei datori che abbiano assunto nei primi 4 mesi del 2019. Infine, salva la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (ipotesi per cui non è richiesta la disoccupazione), i lavoratori non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore.

Regioni interessate.
L’incentivo, indipendentemente dalla residenza del lavoratore, spetta solo se la sede di lavoro per cui è effettuata l’assunzione è sita in una delle seguenti Regioni:

  1. Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (cd. “meno sviluppate”);
  2. Abruzzo, Molise e Sardegna (cd. “in transizione”).

Chi sposta la sede di lavoro al di fuori di una di tali Regioni perde l’incentivo a partire dal mese di paga successivo a quello dell’avvenuto trasferimento.

Tipologie contrattuali incentivate e non.
L’incentivo è riconosciuto solo se il rapporto di lavoro viene costituito con una delle tipologie contrattuali indicate nella tabella che segue.

QUESTI I RAPPORTI INCENTIVABILI O MENO
Tipo rapporto SI/NO Tipo rapporto SI/NO
Assunzioni a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno o parziale SI Contratto di lavoro domestico NO
Somministrazione SI Contratto di lavoro intermittente NO
Apprendistato professionalizzante SI Prestazioni di lavoro occasionale NO
Rapporti subordinati per vincolo associativo con cooperativa lavoro SI Apprendistato di I e III livello NO


Misura del beneficio.
L’incentivo è pari ai contributi previdenziali a carico del datore, esclusi premi e contributi Inail, per 12 mesi dalla data di assunzione, fino a 8.060 euro annui per lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di part time, il massimale è proporzionalmente ridotto. Il termine inderogabile per la fruizione è il 28 febbraio 2021.

Compatibilità con aiuti di Stato.
L’Incentivo in esame è fruito, alternativamente:

  1. nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 sull’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato UE sugli aiuti “de minimis”: in caso di superamento dei limiti sugli aiuti di stato in regime “de minimis”, l’Inps revoca dell’incentivo e applica le sanzioni civili;
  2. oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013, alle condizioni previste dall’art. 7 (art. 6 del decreto Anpal 19 aprile 2019, n. 178, cfr. di seguito).


Fruizione oltre il “de minimis”.
L’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”, in alternativa al “de minimis”, spetta se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di agevolazione. Tale requisito non occorre se i posti occupati si sono resi vacanti per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa, e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Infine, l’incentivo è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto ex art. 32 del Regolamento UE n. 651/2014. Per chi ha tra 25 e 34 anni, l’incentivo spetta solo quando, oltre all’incremento occupazionale netto, ricorre una delle ulteriori condizioni richiamate (cfr. nota alla tabella).

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO: ETÀ E ALTRI REQUISITI
(requisiti di base: il lavoratore deve risultare disoccupato e non deve aver avuto un rapporto di lavoro con lo stesso datore negli ultimi 6 mesi)
Età De minimis Requisiti richiesti
16 – 24 anni Nei limiti Solo quelli di base
Oltre limiti Quelli di base più incremento occupazionale netto
25 – 34 anni Nei limiti Solo quelli di base
Oltre limiti Quelli di base più incremento occupazionale netto e requisiti ex art. 7, co. 6, decreto Anpal n. 178/2019 *
Da 35 anni
compiuti
Nei limiti Quelli di base più privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
Oltre limiti Quelli di base più privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e incremento occupazionale netto
* Per chi ha tra 25 e 34 anni, l’incentivo opera solo se, oltre all’incremento occupazionale, ricorre una di queste condizioni e quindi se il lavoratore:
a) è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; b) non ha un diploma di istruzione secondaria di 2° grado, qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; c) ha completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) è assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o in settori economici in cui vi è il differenziale di almeno il 25%, ai sensi del D.M. 10 novembre 2017, n. 335.

A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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