Accertamenti 2021: ripartono le notifiche di atti impositivi e cartelle di pagamento
Avvisi di accertamento e cartelle di pagamento fiscali ai blocchi di partenza: infatti, dopo molteplici interventi normativi registrati tra il 2020 e il 2021, è ormai il turno di tutti gli atti i cui termini di decadenza ricadevano nel periodo 8 marzo 2020 – 31 dicembre 2020.
Il tutto parte dall’articolo 157 del decreto-legge n. 157/2020, il quale originariamente prevedeva come gli atti tributari, i cui termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, sarebbero stati emessi entro il 31 dicembre 2020 con possibilità di essere notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021: in sostanza, così operando il Legislatore ha dato vita a una sorta di “scissione” tra il momento di genesi dell’atto e quello della successiva notifica.
Successivamente, però, con due decreti-legge di inizio 2021 la norma è stata modificata, mantenendo comunque ferma la data della “emissione” dell’atto al 31 dicembre 2020 ma spostando il periodo di notifica dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022.
Gli atti oggetto di questa particolarità sono quelli:
- di accertamento;
- di contestazione;
- di irrogazione delle sanzioni;
- di recupero dei crediti d’imposta;
- di liquidazione;
- di rettifica e liquidazione.
Non solo.
Sono comunque rinviati al termine ultimo di notifica del 28 febbraio 2022, sempre a condizione che siano stati elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, i seguenti atti, comunicazioni e inviti:
- comunicazioni di cui alla liquidazione ai fini delle imposte dirette;
- comunicazioni di cui alla liquidazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
- inviti all’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”;
- atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica;
- atti di accertamento delle tasse automobilistiche, limitatamente alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna;
- atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari.
Infine, il terzo “blocco” di differimenti riguarda i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, ordinariamente disciplinati, come segue, dall’art. 25 del D.P.R. 602/73, il quale prevede la notifica delle cartelle di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
- 3° anno successivo per le liquidazioni formali ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973;
- 4° anno successivo per le liquidazioni formali ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973;
- 4° anno successivo per le liquidazioni delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta;
- 2° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, in caso di controllo “sostanziali”.
Pertanto, seppure limitatamente a taluni periodi d’imposta, il Legislatore proroga di un quattordici mesi la notifica delle cartelle relative:
- alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
- alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del D.P.R. n. 917/1986;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Il periodo d’imposta 2015
Volendo semplificare, per quanto riguarda gli avvisi di accertamento che subiscono la “scissione” di cui si è detto in precedenza si tratta di quelli aventi per oggetto il periodo d’imposta 2015.
Infatti, seppure attualmente gli avvisi di accertamento debbano essere notificati, a pena di decadenza:
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla;
questa disposizione, tuttavia, si applica agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2016 e ai periodi successivi: pertanto, a partire da UNICO 2017, che riepiloga i redditi del periodo d’imposta 2016.
Ne deriva, quindi, che fino al periodo d’imposta 2015, quello dichiarato in UNICO 2016, i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento restano fissati:
- al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
Visto che sino al periodo d’imposta 2015 valgono le dette soglie, ne consegue come le dichiarazioni i cui termini di decadenza erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che, pertanto, saranno soggette al differimento delle notifiche sino al 28 febbraio 2022, sono:
- UNICO 2016, periodo d’imposta 2015, in caso di dichiarazione regolarmente presentata;
- UNICO 2015, periodo d’imposta 2014, in caso di dichiarazione omessa o nulla.
Queste condizioni riguardano, però, i soli casi “ordinari” di presentazione ovvero di omissione – o nullità – della dichiarazione: vi sono delle ulteriori variabili che ampliano la tipologia delle dichiarazioni i cui termini di accertamento, anch’essi in scadenza al 31 dicembre 2020, incrementano il numero degli atti la cui notifica sarà possibile sino al 28 febbraio 2022.
Gli altri atti a “notifica differita”
Chiudiamo così la rassegna degli atti a “notifica differita” sottolineando che la “scissione” tra emissione e notifica dell’atto trova applicazione anche per i seguenti termini di decadenza che, comunque, rientrano nel periodo 8 marzo – 31 dicembre 2020:
- notifica degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni previsti dell’articolo 5-septies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il quale ha previsto, in materia di “Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero”, il differimento dei termini accertamento scadenti a decorrere dal 1º gennaio 2018 al 30 giugno 2020, limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione dei detti redditi;
- notifica degli accertamenti con termine raddoppiato in caso di violazioni sui redditi connessi alle attività finanziarie detenute nei Paesi «black list», per effetto dell’articolo 12, commi 2- bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- termini per l’attività di controllo di cui agli articoli 43 del D.P.R. n. 600/1973 e art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, e 20, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, prorogati di due anni ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, per i periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei processi verbali di constatazione definibili se consegnati o notificati entro il 24 ottobre 2018: pertanto, anni d’imposta 2013, 2014 e 2015 con dichiarazione presentata ovvero anno 2012 con dichiarazione omessa o nulla;
- termine di cui all’articolo 20, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, prorogato di due anni ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con riferimento alle violazioni formali constatate in un processo verbale, commesse fino al 31 dicembre 2015.