Fatturazione elettronica

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Al via il DAS telematico

Come funziona la trasmissione telematica del Documento Amministrativo Semplificato? Chi è obbligato ad adottare il suddetto documento? Cosa prevede la recente determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli? In questo articolo andremo a dare una risposta a tutte queste domande.

L’art.11 del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n.157, prevede che “Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono fissati tempi e modalità per introdurre l’obbligo, entro il 30 giugno 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.

Nella sostanza è stato introdotto, limitatamente alla circolazione nel territorio italiano della benzina e del gasolio usati come carburanti, l’obbligo di impiego del sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (d’ora in poi ADM) per la presentazione del Documento Amministrativo Semplificato esclusivamente in forma telematica, mentre con la pubblicazione della determinazione direttoriale ADM n.138764 del 10 maggio e della circolare ADM n.9 del 26 maggio, si completa l’intero quadro normativo.

Il Documento Amministrativo Semplificato (d’ora in poi DAS), introdotto nel nostro ordinamento con il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative del 26 ottobre 1995, così come previsto nel regolamento CEE 3649/92 del 17 dicembre 1992, è un documento che deve accompagnare i prodotti soggetti ad accise già immessi in consumo in uno Stato Membro, e che deve essere esibito alle autorità competenti ai fini di controllo.

  1. ossiamo sintetizzare l’obbligo del DAS telematico (d’ora in poi e-DAS), nei seguenti 10 punti:
  2. La circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usati come carburante ed assoggettati all’aliquota di accise normale deve essere effettuata con l’accompagnamento dell’e-DAS, utile a legittimare la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore (cioè il soggetto che trasferisce prodotti energetici assoggettati ad accisa), la loro circolazione oltre che la detenzione nell’impianto del destinatario;
  3. L’emissione e l’annullamento dell’e-DAS, il cambio di destinazione dei prodotti da parte dello speditore oltre che la conferma dell’arrivo del carburante al destinatario, sono eseguite mediante la trasmissione al sistema informativo (infrastruttura tecnologica di ADM deputata al dialogo telematico) di specifici messaggi elettronici che lo stesso sistema provvederà a convalidare. Lo speditore deve avere quindi un sistema elettronico di elaborazione dei messaggi ed in grado di colloquiare con il sistema informativo di ADM, oltre che storicizzare tutti i messaggi inviati e le comunicazioni ricevute al/dal sistema informativo;
  4. L’e-DAS è compilato e firmato digitalmente dallo speditore dopodichè lo stesso speditore provvede a trasmetterlo in forma di messaggi elettronici al sistema informativo di ADM. I dati trasmessi in forma di messaggi elettronici al sistema informativo comprendono il codice di accisa o codice ditta del deposito mittente, numero e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito, partita IVA del primo vettore, data e ora di spedizione,  durata necessaria prevista per il trasporto, quantitativo del prodotto trasportato in volume ambiente e in volume a 15°, peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione, peso netto della spedizione, etc;
  5. Dopo che il sistema informativo di ADM ha ricevuto i messaggi elettronici, provvede ad eseguire sugli stessi una serie di controlli, dopodichè convalida il messaggio emettendo il relativo e-DAS in formato PDF, munito del CRS (Codice di Riferimento Standard, cioè un identificativo alfanumerico unico nazionale attribuito all’e-DAS dal sistema informativo), e del sigillo di controllo (codice a barre bidimensionali) e della data di registrazione apposti da ADM;
  6. A seguito della convalida dell’e-DAS da parte di ADM, lo speditore lo comunica all’incaricato del trasporto e fornisce una copia dell’e-DAS stampata su carta. L’incaricato del trasporto ha l’obbligo di custodire la copia stampata dell’e-DAS oltre che di esibirla ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo, e qualora venga smarrita, rubata o distrutta, prima del viaggio ha l’obbligo di munirsi di  altra copia stampata dell’e-DAS;
  7. I carburanti circolano solo se accompagnati da una copia stampata dell’e-DAS, che però è inefficace e non legittima la circolazione dei prodotti nel periodo intercorrente tra la data di registrazione e la data e ora di spedizione, e comunque dopo l’assunzione in carico del prodotto da parte del destinatario;
  8. Qualora il trasporto dei prodotti non debba più aver luogo, lo speditore invia, anteriormente all’estrazione dal deposito, il messaggio elettronico di annullamento tramite il sistema informativo, specificando il CRS dell’e-DAS da annullare e le relative motivazioni, dopodichè lo speditore riceverà dal sistema informativo la ricevuta di annullamento con la data di registrazione; 
  9. Se durante il trasporto si verificano circostanze eccezionali che comportano il superamento della durata prevista (e.g. rottura di un pezzo meccanico dell’autobotte, traffico bloccato per incidente, etc), lo speditore è tenuto a fornire immediata comunicazione, tramite il sistema informativo, all’Ufficio delle Dogane competenti sul deposito mittente, indicando le ore necessarie per ultimare la circolazione;
  10. Al termine della circolazione, una copia dell’e-DAS è conservata nella contabilità dello speditore e del destinatario per i cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio dell’anno in cui l’e-DAS è stato emesso;
  11. Il tracciato dei messaggi elettronici dovrà essere conforme a quanto indicato nella circolare ADM n.9 del 26 maggio ad oggetto  “Definizione dei tracciati informatici e delle relative tabelle di rispondenza con l’articolato della determinazione”.

In tema di digitalizzazione dei documenti amministrativi, si aggiunge quindi un ulteriore tassello, ma, viste anche le attuali tecnologie, il legislatore poteva consentire una gestione dell’e-DAS totalmente digitale, anziché prevedere una stampa su carta per accompagnare la circolazione del prodotto. E’ necessario comprendere l’importanza di digitalizzare tutti i documenti che compongono un processo e non solo una parte di essi, diversamente, le aziende dovranno sostenere inutili costi perché dovranno attrezzarsi a gestire due tipologie di documenti: l’analogico e il digitale.

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