Fatturazione elettronica

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Al via le precompilate IVA

Con il 1° gennaio 2021 parte una nuova fase per i contribuenti: le precompilate IVA. Ma quali sono i contribuenti coinvolti? Come verranno prodotte le precompilate IVA? Dove saranno reperibili? In questo articolo andremo a dare una risposta a tutte queste domande.

Documenti disponibili

Dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, parte l’avvio sperimentale delle precompilate IVA, che consiste nella messa a disposizione dei contribuenti nell’area “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA acquisti e vendite, delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA.

L’art. 4, primo comma, del decreto legislativo n.127 del 5 agosto 2015, prevedeva infatti che: “A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonchè sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

  • registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • liquidazione periodica dell’IVA;
  • dichiarazione annuale dell’IVA”.

Il programma è perfettamente in linea con le indicazioni impartite dall’OCSE che suggerivano alle Agenzie delle Entrate dei diversi Stati di adottare un nuovo paradigma nel monitorare i contribuenti, non più incentrato sui controlli ex-post eseguiti sulle dichiarazioni trasmesse, quanto piuttosto di diventare artefice della compliance fiscale attivando una diretta interazione con i contribuenti, consentendo quindi a questi di avere un minor costo di compliance, e all’Agenzia delle Entrate avere un sistema di monitoraggio molto più efficace.

Soggetti coinvolti

Dopo l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tramite il sistema di interscambio, e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi tramite i registratori telematici, si parte ora con la terza fase che consiste appunto nella messa a disposizione dei contribuenti delle precompilate IVA. Così come già avvenuto in passato per il Mod.730 precompilato, anche in questo caso vi sarà un avvio graduale, e quindi vi sarà una prima fase in cui rientreranno solo una circoscritta platea di contribuenti, dopodiché verrà estesa a tutti i restanti soggetti IVA.

In questa prima fase sperimentale, che riguarderà gli anni 2021 e 2022, rientreranno i soggetti che effettuano la liquidazione IVA trimestrale per opzione, stimati in circa 2,3 milioni, con esclusione dei soggetti che operano in particolari settori quali l’editoria o le agenzia di viaggio.

Elaborazione del registro IVA acquisti

Il sistema di produzione delle precompilate IVA sarà alimentato dai dati provenienti da tre fonti: dalle fatture elettroniche transitate dal sistema di interscambio, dai dati dei corrispettivi ricevuti dal sistema ricevente, e dall’esterometro trasmesso a seguito di operazioni compiute con soggetti esteri.

Per poter alimentare correttamente le precompilate IVA, è stato necessario introdurre sia nuovi tipi di documenti (TD16, TD17, TD18, etc), che dettagliare il campo <Natura>, prevedendo nuovi codici N2 (Non soggette), N3 (Non imponibili) e N6 (Inversione contabile).

Le regole alla base della elaborazione del registro IVA acquisti, dovrebbero essere le seguenti:

  • si presume che il diritto alla detrazione sia esercitato nel mese di riferimento, e quindi nelle bozze del registro IVA acquisti saranno comprese le fatture ricevute (cioè con data di ricezione o di presa visione) tra il primo giorno del mese di riferimento e il 15° giorno del mese successivo, aventi però la data ricadente nel mese di riferimento o nei mesi precedenti;
  • la detrazione IVA verrà eseguita tramite criteri presuntivi, e quindi al contribuente verrà proposta nella prima videata la % di detraibilità delle fatture di acquisto, mentre per gli operatori IVA con il pro-rata verrà proposta la % indicata nel campo VF34, colonna 9, della dichiarazione IVA dell’anno precedente;
  • Il soggetto IVA troverà ogni mese le fatture ricevute nei mesi precedenti che ha deciso di non annotare, e questo fino alla scadenza della dichiarazione IVA.

Dal 5° giorno successivo al mese di riferimento e sino al 15° giorno, sarà possibile intervenire a integrare le bozze dei registri IVA acquisti e vendite inserendo le informazioni mancanti, quali per esempio:

  • I dati delle fatture di acquisto non pervenute dal sistema di interscambio;
  • I dati delle fatture di acquisto pervenute da fornitori esteri;
  • I dati delle fatture di vendita inviate a fornitori esteri (se non inviata la fattura con 7X);
  • I dati delle bollette doganali inerenti le esportazioni e le importazioni.

Se le bozze dei registri IVA sono corrette, anche previe opportune integrazioni eseguite dal contribuente o dall’intermediario ex art.3 DPR 322/98, tramite apposita funzione potranno essere convalidate entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento, e questo comporta che:

  • I registri IVA sono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate;
  • È possibile modificare i dati per la predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione IVA;
  • Viene comunicato al contribuente che per il mese di riferimento è possibile usufruire dell’esonero dalla tenuta dei registri IVA acquisti e vendite.

Se le bozze dei registri IVA non sono convalidate:

  • non sarà possibile modificare i dati per la predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione IVA;
  • viene comunicato che per il mese di riferimento NON è possibile usufruire dell’esonero dalla tenuta dei registri.
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