Circolare 26/E e chiarimenti in tema di nuovo esterometro
Con la pubblicazione della circolare n.26 del 13 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire alcune importanti questioni riguardanti il nuovo esterometro, e nel presente articolo andremo a esaminare alcuni di questi aspetti.
Con la recente pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della circolare n.26 del 13 luglio 2022, sono stati chiariti alcuni importanti aspetti con riguardo alla trasmissione al sistema di interscambio (d’ora in poi SDI) dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro).
In particolare, sono stati chiariti i seguenti cinque aspetti.
1) Devono essere trasmessi tutti i dati, compresi quelli delle operazioni svolte con privati consumatori.
Nella sostanza quindi, non dovranno essere trasmessi i soli dati inerenti le operazioni poste in essere con operatori economici esteri, ma anche quelle poste in essere con privati consumatori, qualora naturalmente l’operazione sia certificata con l’emissione di fattura o altro documento, quale per esempio parcella o nota di variazione qualora vi siano rettifiche sugli importi.
L’art.3, comma 3-bis, del D. Lgs 127/2015, si riferisce infatti a “soggetti non stabiliti”, ricomprendendovi sia gli operatori economici che i privati consumatori, rilevando altresì che una diversa interpretazione avrebbe generato una disparità di trattamento rispetto al caso di vendite a privati consumatori residenti in Stati extra-UE ex art.38-quater, DPR 633/72.
2) Operazioni attive: cosa indicare nel campo descrizione
In caso di operazioni attive, sia per cessione di beni che per prestazione di servizi, poste in essere da operatori nazionali nei confronti di soggetti esteri, il campo <Descrizione> del file XML con le 7X da trasmettere a SDI, dovrà essere compilato secondo la seguente regola:
- Se l’azienda impiega il medesimo software, sia per generare i file XML con le 7X, sia per generare le fatture elettroniche XML da trasmettere a SDI con riguardo a soggetti residenti o stabiliti in Italia, si dovrà mantenere coerenza tra i dati contenuti nella fattura inviata al cliente estero e quelli indicati nel file XML con le 7X da trasmettere a SDI. Nella sostanza quindi, quest’ultimo documento, dovrà contenere il dettaglio delle operazioni così come indicate nella fattura inviata fuori SDI al cliente estero, dato appunto che per l’azienda non vi sono impatti significativi in quanto impiegando il medesimo software (o ERP) può alimentare comodamente il campo <Descrizione> del file XML con le 7X ;
- Se l’azienda impiega due diversi software, uno per generare i file XML con le 7X, e uno diverso per generare le fatture elettroniche in formato XML da trasmettere a SDI con riguardo a soggetti residenti o stabiliti in Italia, in questo caso, anziché riportare il dettaglio delle operazioni nel campo <Descrizione> del file XML con le 7X, si potrà indicare “BENI”, oppure “SERVIZI”, oppure “BENI E SERVIZI”, e rinviando la descrizione dell’operazione alla fattura emessa, che potrà o meno essere allegata al file XML con le 7X.
Da rilevare che con riguardo all’espressione “medesimo software”, si ritiene debba intendersi l’impiego per esempio del medesimo sistema ERP, anche se vengono impiegate due diverse funzioni. Un esempio invece di utilizzo di due software, che giustifica l’adozione della suesposta semplificazione nel compilare il campo <Descrizione>, è quando le fatture elettroniche di vendita in formato XML da trasmettere a SDI con riguardo a soggetti residenti o stabiliti in Italia vengono generate dal sistema contabile e trasmesse al provider, mentre le fatture XML con le 7X sono generate direttamente dal provider previa elaborazione dei dati ricevuti dall’azienda.
3) Operazioni passive: cosa indicare nel campo descrizione
In caso di operazioni passive, potremmo avere due diverse situazioni:
- se siamo nell’ambito di una integrazione, il campo <Descrizione> del file XML (TD17, TD18, TD19) potrà essere compilato in maniera sintetica, indicando “BENI”, oppure “SERVIZI”, oppure “BENI E SERVIZI”, e rinviando il dettaglio dell’operazione alla fattura di acquisto ricevuta, che potrà o meno essere allegata al file XML trasmesso a SDI;
- se siamo nell’ambito dell’autofattura, si ritiene che il campo <Descrizione> del file XML (TD17, TD19) debba essere compilato in maniera analitica, rilevando che qualora l’azienda impieghi due diversi software (vedi sopra) è sempre possibile una descrizione sintetica, mentre la fattura di acquisto ricevuta potrà o meno essere allegata al file XML trasmesso a SDI.
4) I file trasmessi costituiscono “autofatture”
In caso di acquisto di beni o servizi da soggetti extra-UE, la trasmissione a SDI dei documenti TD17 e TD19 “costituiscono ad ogni effetto “autofatture”, con tutto quanto ne consegue (a livello probatorio, di oneri di conservazione, etc)”.
Viene quindi confermato che i suddetti file assolvono contemporaneamente a due adempimenti:
- Comunicare all’Agenzia delle entrate i dati inerenti l’operazione transfrontaliera, e quindi nella pratica sostituire l’esterometro;
- Emettere la fattura elettronica in unico esemplare, senza più l’obbligo di produrla in modalità cartacea o elettronica extra SDI.
5) La conservazione digitale dei file trasmessi
In tema di conservazione digitale, vi sono almeno tre importanti aspetti:
- Con riguardo ai documenti emessi con le 7X nell’ambito del ciclo attivo, la circolare rileva che non trattandosi di fatture elettroniche, i suddetti documenti, che vanno comunque conservati, “potranno” esserlo elettronicamente. In realtà, tale interpretazione è alquanto discutibile, dato che trattandosi di documenti informatici, spesso firmati digitalmente, si ritiene che l’unica soluzione percorribile sia la conservazione digitale;
- Con riguardo ai documenti emessi nell’ambito del ciclo passivo, la circolare rileva che l’obbligo di conservazione digitale è da applicarsi nei casi di emissione dell’autofattura (TD17, TD19), mentre nei casi di integrazione la conservazione potrà essere analogica o elettronica. Come già rilevato, tale interpretazione è alquanto discutibile, dato che trattandosi di documenti informatici spesso firmati digitalmente, si ritiene che l’unica soluzione percorribile sia la conservazione digitale;
- Con riguardo alla conservazione delle fatture emesse ai clienti esteri, così come per le fatture ricevute dai fornitori esteri, la circolare ammette la possibilità di adempiere all’obbligo di conservazione, allegando al file XML con le 7X il PDF della fattura di vendita, oppure allegando al file TD17, TD18, TD19 il file della fattura di acquisto ricevuta.