La bolletta doganale all’importazione diventa digitale
Sono diverse le novità introdotte in ambito doganale, e tutte orientate a digitalizzare sempre di più i documenti oltre che i processi. Dal 9 giugno di quest’anno, per esempio, la bolletta doganale cartacea di importazione è stata sostituita con un documento in formato XML denominato EUCDM, e in questo articolo andremo a esaminare i diversi aspetti di questa importante novità.
È risaputo che i servizi forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono da diversi anni considerati una vera e propria eccellenza Italiana, basti pensare che nell’ambito del Doing Business 2019 – Training for Reform elaborato dalla Banca Mondiale, con riguardo ai servizi a supporto delle esportazioni e importazioni, l’Italia si posizionava al 1° posto su 190 paesi esaminati, mentre nella classifica del World Economic Forum era al 3° posto.
Tali riconoscimenti sono stati certamente raggiunti grazie soprattutto ai servizi AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise), cioè il sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che dal 10 novembre 2003 consente di collegare e digitalizzare i documenti e le informazioni scambiate tra gli operatori economici e le amministrazioni statali. Sono diversi i servizi che rientrano nel progetto AIDA, alcuni molto conosciuti, come per esempio OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization) utilizzato nell’ambito del processo di apposizione del “visto doganale” sulla fattura tax free ex art. 38-quater DPR 633/72 al fine di consentire il rimborso dell’IVA con riguardo ai beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti residenti fuori dall’UE, altri meno conosciuti, come ad esempio il progetto FALSTAFF che mira a contrastare i prodotti contraffatti, grazie a una vetrina multimediale alimentata con informazioni provenienti dai titolari dei marchi e dei diritti di proprietà intellettuale, e consentendo di confrontare i prodotti sospettati di contraffazione con i prodotti originali.
In tale contesto, nell’ambito del processo di rivisitazione del sistema informativo AIDA 2.0, con la pubblicazione della circolare 22 del 6 giugno 2022, a oggetto “Reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione”, con riferimento alle dichiarazioni doganali di importazione, dal 9 giugno 2022 la vecchia bolletta doganale di importazione cartacea è stata sostituita con il modello EUCDM (European Union Customs Data Model). Dalla suddetta data sarà quindi obbligatorio trasmettere unicamente documenti in formato XML, e così come riporta la stessa circolare 22/2022 “non è previsto l’utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della medesima”.
Da rilevare poi che l’art.6 del Regolamento (UE) del 09/10/2013 n. 952, meglio conosciuto come il Codice Doganale dell’Unione (CDU), all’art. 6, primo comma, riporta che “Tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”. Ciò significa che il nuovo modello EUCDM, che dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa apposizione di firma digitale, dovrà essere conservato in sola modalità digitale in conformità a quanto previsto dal DMEF 17 giugno 2014 e dalle linee guide AgID.
Sul punto la stessa circolare 22/2022 rileva che “In aderenza a tale disposizione, le dichiarazioni doganali di importazione sono trasmesse al Sistema informativo dell’Agenzia e sono munite di firma digitale; tali dichiarazioni, così come acquisite e registrate dal Sistema informativo dell’Agenzia, assumono piena efficacia soddisfacendo ai requisiti di autenticità, integrità e non ripudio previsti dal Codice dell’Amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.”
È importante poi rilevare che sono stati messi a disposizione sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM) i seguenti tre prospetti:
- Prospetto di riepilogo ai fini contabili
Al fine di consentire ai soggetti IVA di assolvere agli obblighi di natura fiscale previsti dall’art. 25 del DPR 633/72 connessi alla registrazione contabile delle bollette doganali al fine di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata all’importazione, contestualmente allo svincolo delle merci, viene messo a disposizione un prospetto di riepilogo ai fini contabili, così come definito con la Determinazione Direttoriale prot. 234367 del 3 giugno 2022, riportante i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi);
- Prospetto sintetico della dichiarazione
Dal momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione un prospetto sintetico della dichiarazione stessa, riportante i principali dati dell’operazione, quale i dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, etc.;
- Prospetto di svincolo
Nell’ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali, al fine di consentire le attività di verifica eseguite al varco dalla Guardia di Finanza e utili a finalizzate l’apposizione del visto di uscita, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione il Prospetto di svincolo, riportante altresì il numero MRN (Movement Reference Number), il quantitativo degli articoli, il numero identificativo del container, il numero di targa del mezzo di trasporto e, per ogni articolo, la massa lorda e il codice di svincolo con la relativa data.
È utile infine rammentare quelli che sono i nuovi tracciati previsti per l’importazione:
H1 – Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale
H2 – Dichiarazione di deposito doganale
H3 – Dichiarazione di ammissione temporanea
H4 – Dichiarazione di perfezionamento attivo
H5 – Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali.