Dal 1° gennaio 2018 nuovi requisiti per le fatture elettroniche emesse ad enti del SSN
Sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale il decreto del 20 dicembre 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, in tema di fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di monitorare con maggiore puntualità la spesa inerente l’acquisto di prodotti farmaceutici.
Il decreto attua il comma 2 dell’articolo 29 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed a decorrere dal 1° gennaio 2018 le fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale e riguardanti acquisti di prodotti farmaceutici, dovranno contenere le informazioni relative al Codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (codice AIC, come per esempio 0=farmaco uso umano, 1=farmaco uso veterinario, 9=parafarmaco uso umano o veterinario, etc) oltre che il corrispondente quantitativo (inteso come numero di confezioni oppure numero di unità posologiche).
Dalla stessa data, le suddette fatture elettroniche saranno rese disponibili all’Agenzia Italiana del Farmaco con cadenza settimanale (senza allegati e prive dei dati bancari), mentre per gli enti del Servizio sanitario nazionale è fatto divieto di effettuare pagamenti di fatture elettroniche che non riportino le suddette informazioni.
Link: www.mef.gov.it
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale