Fatturazione elettronica

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Dal 1° luglio obbligo di fatturazione elettronica anche per i forfettari

Nuovo impegno per gli studi professionali, dato che dal 1° luglio anche i forfettari rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica. Quali sono gli impatti sui contribuenti e gli studi? Come dovrà essere compilata la fattura elettronica? In questo articolo cercheremo di dare una risposta a tutte queste domande.

Con la pubblicazione del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR” (GU n. 100 del 30 aprile 2022), anche i soggetti in regime forfettario, dal 1° luglio rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica.

In particolare, il secondo e terzo comma dell’art. 18 del suddetto decreto legge riportano testualmente che:  

“2. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da «Sono esonerati dalle predette disposizioni» fino alle parole «o committente soggetto passivo d’imposta.» sono soppresse. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1°luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1°luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.

Nella sostanza vi sono almeno tre importanti novità:

  1. L’obbligo di fatturazione elettronica scatta dal 1° luglio 2022 per i contribuenti in regime forfettario (art.1, commi da 54 a 89, legge 190/2014), in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, decreto legge 98/2011), e per le associazioni sportive dilettantistiche legge 398/1991 che fatturano fino a 65.000, purché i suddetti soggetti abbiano conseguito nell’anno precedente (e quindi anno 2021) ricavi oppure percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad euro 25.000;
  2. L’obbligo di fatturazione elettronica scatterà dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti, e quindi per tutti coloro che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi oppure percepito compensi non superiori ad euro 25.000;
  3. Per i primi tre mesi dell’avvio dell’obbligo, e quindi per i mesi luglio, agosto e settembre 2022, non si applicheranno le sanzioni di cui all’art.6. c.2, decreto legislativo 471/97, se la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Gli studi professionali sono quindi chiamati a supportare la clientela che rientra in tale obbligo, mettendo a loro disposizione una soluzione in grado di consentirgli di emettere e ricevere le fatture elettroniche, oltre che conservarle in sola modalità digitale. In questo modo la clientela sarà autonoma nel gestire l’emissione delle fatture di vendite, e nel verificare quelle di acquisto, mentre la conservazione digitale potrà essere eseguita dalla stessa software house che fornisce la soluzione software allo studio, oppure da un conservatore a essa collegata.

Con riferimento alla compilazione della fattura elettronica da parte dei forfettari, questa dovrà essere compilata in questo modo:

Il regine fiscale

Nel campo 1.2.1.8 <RegimeFiscale> si dovrà indicare il particolare regime fiscale del cedente/prestatore, che nel nostro caso sarà RF19, che corrisponde al regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54-89, legge 190/2014.

L’imposta di bollo

Qualora l’operazione sia superiore a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo, e quindi si dovrà compilare il blocco <DatiBollo>, indicando “SI” nel campo <BolloVirtuale>, e “2.00” nel camp <ImportoBollo>.

La natura dell’operazione

Il campo <Natura>, che serve a indicare il motivo per il quale il cedente/prestatore non indica l’aliquota IVA, dovrà essere compilato indicando N2.2 “Non soggette – Altri casi”.

Vi sono poi almeno altri tre aspetti da rilevare:

  • Le fatture emesse nel 1° semestre 2022 possono essere conservate su carta

Se il contribuente nel corso del 1° semestre 2022 aveva emesso fatture cartacee, vi è l’esigenza di capire se queste possono essere conservate su carta oppure devono essere conservate in digitale. Diversamente dal precedente DMEF 23 gennaio 2004 che richiedeva venisse “assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta”, l’attuale DMEF 17 giugno 2014 non prevede più tale garanzia, e quindi nella sostanza se le fatture emesse nel primo semestre 2022 erano su carta, potranno essere conservate in tale modalità, diversamente da quelle emesse dal 1° luglio 2022 che invece dovranno essere conservate in sola modalità digitale.

  • Obbligo di redazione del Manuale di conservazione

Le nuove linee guida AgID in tema di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, prevedono in capo al titolare dell’oggetto di conservazione di redigere il Manuale di conservazione, anche se il processo di conservazione è stato demandato a un conservatore esterno. Tale disposizione varrà anche per i soggetti che dal 1° luglio 2022 sono tenuti all’obbligo di emissione delle fatture elettroniche, compreso il caso in cui la conservazione digitale è stata demandata unicamente all’Agenzia delle Entrate previa “Adesione alla convenzione di servizio per la conservazione delle fatture elettroniche prevista dall’ art. 1 del D.lgs. 127/2015”;

  • Obbligo di emettere le fatture con le 7X e i TD17, TD18, TD19

Rientrando nell’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° luglio 2022 i suddetti contribuenti dovranno altresì comunicare i dati delle operazioni transfrontaliere effettuate con soggetti non stabiliti nel territorio italiano secondo le seguenti modalità:

  • Con riguardo alle operazioni attive, tramite trasmissione al sistema di interscambio delle fatture elettroniche riportante nel campo <CodiceDestinatario> il valore “XXXXXXX”;
  • Con riguardo alle operazioni passive, tramite trasmissione a SDI dei documenti TD17, TD18, TD19.
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