Esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che trasmettono i dati al sistema tessera sanitaria
Approvata la legge di conversione del decreto legge 23 ottobre 2018 n.119, che prevede l’esonero per l’anno 2019 dall’obbligo di fatturazione elettronica dei soggetti tenuti ad inviare i dati al sistema tessera sanitaria utile alla elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
In particolare, la legge di conversione, che dovrebbe essere a breve pubblicata in G.U., riporta che:
“Per il periodo d’imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati dall’Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.”
I soggetti che quindi rientrano nell’esonero sono:
- le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
- gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
- gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
- gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
- gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
- gli iscritti agli albi professionali dei veterinari.
Da evidenziare infine tre importanti aspetti:
1) l’esonero riguarda il solo periodo d’imposta 2019;
2) l’esonero riguarda solo le fatture i cui dati sono inviati al sistema tessera sanitaria, e quindi se per esempio un medico deve emettere una fattura per un’attività di docenza ad un corso, dovrà emettere la fattura elettronica tramite il sistema di interscambio;
3) l’esonero non riguarda le fatture di acquisto, e quindi i suddetti soggetti, se riceveranno dai fornitori fatture elettroniche, le dovranno conservare unicamente in formato digitale.
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale