FAQ • Lavoro e HR

Qual è il termine per le domande di permesso di soggiorno temporaneo?

L’art. 103, co. 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, dispone che i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo in Italia, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza. A tal fine, essi devono risultare presenti in Italia all’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori individuati al co. 3, prima del 31 ottobre 2019 (agricoltura e lavoro domestico). Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori indicati in precedenza, il permesso è convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ebbene, in base a quanto previsto dall’art. 3 del D.L. 16 giugno 2012, n. 52, il termine per presentare le relative domande è prorogato al 15 agosto 2020.

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