Quali novità per i lavoratori stagionali del turismo, terme e spettacolo?
Quali indennità sono previste dal Decreto "ristori" per i lavoratori stagionali del turismo, delle terme e dello spettacolo?
Ex art. 15, co. 1, del D.L. n. 137/2020, ai beneficiari dell’indennità ex art. 9 D.L. n. 104/2020, sono erogati una tantum 1.000 euro. Ai dipendenti stagionali del turismo e terme che hanno cessato il rapporto tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020 e che hanno lavorato almeno 30 giorni in tale periodo, non titolari di pensione, lavoro dipendente o NASPI al 29.10.2020, spetta un’indennità di 1.000 euro. La stessa è riconosciuta ai somministrati impiegati da imprese utilizzatrici del settore, che hanno cessato il rapporto tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020 e che hanno lavorato almeno 30 giorni in tale periodo, non titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 29.10.2020.
L’indennità di 1.000 euro spetta a: stagionali non del turismo e terme che hanno cessato il rapporto tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020 e che hanno lavorato almeno 30 giorni in tale periodo; intermittenti che hanno lavorato almeno 30 giorni tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020; autonomi, senza P. IVA, non iscritti ad altra previdenza che tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali e non hanno contratto al 29.10.2020 (se già iscritti al 17 marzo 2020 alla GS, con accredito di almeno 1 contributo mensile); incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore a euro 5.000 e titolari di P. IVA iscritti alla GS al 29.10.2020, se non titolari di altro contratto a TI (eccetto intermittente), titolari di pensione. Ai dipendenti a termine di turismo e stabilimenti termali spetta un’indennità di 1.000 euro con questi requisiti: titolarità tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020 di uno o più contratti a termine di almeno 30 giorni; titolarità nel 2018 di uno o più contratti a termine o stagionale, di almeno 30 giorni; non titolarità, al 29.10.2020, di pensione e lavoro dipendente. Infine, indennità, di 1.000 euro agli iscritti al FPLS: con almeno 30 contributi dall’1.1.2019 al 29.10.2020, con reddito fino a 50.000 euro, e non pensionati; o con almeno 7 contributi versati dall’1.1.2019 al 29.10.2020, con reddito fino a 35.000 euro.