Quali novità per l’indennità ai lavoratori sportivi?
Quali sono le novità contenute nel Decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020) in merito alle indennità riconosciute ai lavoratori sportivi che hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività a causa dell'emergenza covid-19?
L’art. 17, co. 1, D.L. n. 137/2020 dispone che per novembre 2020, è erogata un’indennità di 800 euro ai lavoratori che hanno rapporti di collaborazione con CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, riconosciuti da CONI e CIP, società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività. Essa non forma reddito imponibile, e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro, del RDC, di REM e prestazioni ex artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come prorogate e integrate dai D.L. 17 maggio 2020, n. 34; 14 agosto 2020, n. 104; e dal D.L. n. 137 stesso. Inoltre, ai soggetti già beneficiari per marzo, aprile, maggio o giugno dell’indennità ex art. 96 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ex art. 98 D.L. 9 maggio 2020, n. 34, ed ex art. 12 D.L. 14 agosto 2020, n. 104, che hanno i requisiti, l’indennità di 800 euro è erogata senza richiesta, anche per novembre 2020. Per l’erogazione automatica dell’indennità ex art. 12, co. 3, ultimo periodo, D.L. n. 104/2020, si considerano cessati per l’emergenza anche i rapporti di collaborazione scaduti al 31 maggio 2020 e non rinnovati.