Fatturazione elettronica

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Fatturazione elettronica alla PA e Codice Univoco dell’Ufficio

I fornitori che trasmettono le fatture elettroniche alla PA devono obbligatoriamente inserire nel formato XML il Codice Univoco dell’Ufficio al fine di consentire al SDI la trasmissione della fattura al  corretto ufficio di ricezione. Ma come è possibile reperirlo o verificarne la correttezza ?
II formato XML della fattura elettronica PA prevede l’inserimento da parte del soggetto che predispone la fattura (che può essere il fornitore oppure un terzo come per esempio il Commercialista) del Codice Univoco dell’Ufficio (conosciuto anche come codice IPA), in grado di individuare univocamente l’ufficio preposto a ricevere la fattura elettronica.
Con riguardo al reperimento del suddetto Codice Univoco dell’Ufficio (CUU), al fornitore possono presentarsi due diverse situazioni: il fornitore ha ricevuto una comunicazione dalla PA con la quale gli è stato comunicato il CUU, oppure il fornitore non ha ricevuto alcuna comunicazione dalla PA.
? Il fornitore ha ricevuto la comunicazione dalla PA riportante il CUU
Va subito rilevato che è compito della PA comunicare ai propri fornitori il CUU che questi dovranno poi inserire nella fattura elettronica XML, dato che è quanto stabilito nell’allegato D del DMEF 3 aprile 2013 n.55, ove testualmente viene riportato che: “In particolare in applicazione del disposto all’art. 3 del presente regolamento, i soggetti, di cui all’art. 1 comma 1 sono tenuti a ottenere dall’IPA i codici ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ed a darne comunicazione ai fornitori che hanno obbligo di utilizzarli in sede di emissione della fattura da inviare al Sistema di Interscambio.”
Così come anche riportato nel documento “Specifiche operative per l’identificazione univoca degli uffici centrali e periferici, delle amministrazioni, destinatari della fatturazione elettronica” predisposto dall’Agenzia per l’Italia Digitale e reperibile sul sito www.digitpa.gov.it, la suddetta comunicazione,  oltre al Codice Univoco dell’Ufficio dovrà riportare l’elenco dei contratti in essere con indicazione dei rispettivi CIG e CUP, e la data di decorrenza dell’obbligo.
? Il fornitore non ha ricevuto la comunicazione dalla PA riportante il CUU
Qualora il fornitore non avesse ricevuto alcuna comunicazione da parte della PA riportante il CUU, potrà reperire il suddetto codice:

  •  sul sito dell’IPA

Il CUU può essere reperito sul sito dell’Indice della Pubblica Amministrazione (www.indicepa.gov.it) secondo i seguenti  passaggi chiave:
– tramite la funzione <ricerca avanzata> selezionare la PA di interesse
-cliccare sull’icona che riproduce il simbolo dell’euro (servizi di fatturazione elettronica)
– accedere nell’area in cui viene riportato il CUU indicato con <Codice Univoco ufficio>

  •  direttamente sul sito della PA

Il CUU può essere reperito anche sul sito istituzionale della PA, dato che a norma dell’art.2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 in tema di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicazione dei “documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.”
La pubblicazione del CUU sul sito istituzionale dovrà svolgersi secondo le indicazioni di cui all’allegato A del suddetto Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33, ed in caso di PA aventi molti CUU si ritiene ammissibile pubblicare un file (e.g. PDF) riportante  tutti i CUU (e.g. Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri, etc),
Con riferimento infine all’Indice della Pubblica Amministrazione, vanno rilevati due importanti aspetti:
– dal sito dell’Indice della Pubblica Amministrazione (www.indicepa.gov.it) è possibile estrarre dati ed informazioni secondo lo standard Open Data, consentendo ai fornitori  ed agli operatori di poter aggiornare in modo automatico le loro anagrafiche;
– a norma dell’art.57-bis terzo comma del Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) “Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.”
A cura di Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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