L’importanza del riferimento temporale nei processi di fatturazione elettronica – I parte
Sebbene non più espressamente richiesto dalla normativa tributaria, il riferimento temporale è un’indispensabile informazione nei processi di fatturazione elettronica e di digitalizzazione dei documenti. In questo articolo, oltre ad illustrare che cosa è il riferimento temporale, verranno riportati i principali motivi per cui è consigliabile il suo impiego.
Il riferimento temporale, così come testualmente riportato all’art.1 lettera m) del DPCM 22 febbraio 2013, è una “evidenza informatica, contenente la data e l’ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici”.
Due aspetti vanno subito evidenziati:
• il riferimento temporale è una “evidenza informatica”, cioè “una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica”(art.1 lettera m) del DPCM 22 febbraio 2013);
• il riferimento temporale è “associato”ad uno o più documenti informatici, e quindi non deve necessariamente essere inserito nel documento informatico firmato digitalmente, ma può essere aggiunto in un diverso file (e.g. XML) riportante oltre al riferimento temporale anche le impronte dei documenti informatici a cui il lo stesso è associato.
L’art.21 del DPR 633/72, con riferimento ai diversi sistemi impiegabili per garantire l’autenticità e l’integrità delle fatture elettroniche, recita testualmente che “Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati”.
In sostanza, con il recepimento dal 1 gennaio 2013 della Direttiva 2010/45/UE, l’art.21 del DPR 633/72 non prevede più l’obbligo di impiego del riferimento temporale quale informazione da “apporre” alla fattura elettronica congiuntamente alla firma digitale (o firma elettronica qualificata) al fine di garantirne l’autenticità e l’integrità.
Va rilevato però che sebbene il suddetto art. 21 del DPR 633/72 non ne richiede più l’impiego, in tema di obbligo di fatturazione elettronica alla PA, l’allegato C del DMEF 3 aprile 2013 n.55 riporta testualmente che: “La fattura elettronica, in quanto documento elettronico predisposto secondo le regole tecniche previste dal Codice dell’amministrazione digitale, presenta le seguenti caratteristiche:
– è un documento statico non modificabile;
– la sua emissione, al fine di garantirne l’attestazione della data e l’autenticità dell’integrità, prevede l’apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata”.
Va aggiunto poi, con riguardo ai controlli eseguiti dal sistema di interscambio, che nel documento “Elenco dei controlli effettuati sul file fattura PA” viene rilevato che la fattura elettronica XML viene scartata nei seguenti due casi:
-“File firmato senza riferimento temporale” (codice errore 00103);
-“File firmato con riferimento temporale non coerente” (codice errore 00105).
Va rilevato altresì che il nuovo DMEF 17 giugno 2014 in tema di conservazione digitale di documenti tributari non richiede più alcun impiego del riferimento temporale, mentre il precedente DMEF 23 gennaio 2004 riportava all’art.3:
“I documenti informatici rilevanti ai fini tributari:
a) hanno la forma di documenti statici non modificabili;
b) sono emessi, al fine di garantirne l’attestazione della data, l’autenticità e l’integrità, con l’apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica”.
Considerato quindi che sia il DMEF 17 giugno 2014 che l’art.21 del DPR 633/72 non richiedono più l’obbligo di “apporre” il riferimento temporale sulle singole fatture elettroniche congiuntamente alla firma digitale, mentre la normativa in ambito fattura elettronica alla PA ne richiede obbligatoriamente l’impiego, è lecito chiedersi se il riferimento temporale nei processi di fatturazione elettronica sia davvero necessario oppure sia una informazione del tutto inutile e superflua.