Fatturazione elettronica

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L’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini fiscali – I parte

In questo articolo, oltre ad affrontare gli aspetti salienti dell’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, verranno esaminate le modalità per assolvere la suddetta imposta con riguardo alle fatture elettroniche ed alle  scritture contabili degli anni 2014 e 2015.
 
L’imposta di bollo, disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972 n.642, si applica fin dall’origine per gli atti, i documenti ed i registri indicati nella parte I della Tariffa, come per esempio:

  • fatture, note, conti e simili documenti, se contenenti importi non assoggettati ad IVA superiore ad € 77,47 ;
  • libri e registri di cui all’art.2214 primo comma del Codice Civile  (libro giornale e libro degli inventari);
  • ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile (e.g. libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, etc).

 
Con la recente pubblicazione del DMEF 17 giugno 2014, che con effetto dal 27 giugno 2014 ha sostituito il DMEF 23 gennaio 2004, l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini fiscali si assolve secondo le disposizioni riportate all’art.6 del suddetto decreto, che testualmente recita:
“1. L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
2. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.
3. L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.”
 
Al fine di comprendere a pieno la corretta procedura da seguire nell’assolvere l’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, vanno evidenziati almeno 5 importanti aspetti:

  • la suddetta modalità siapplica quando il documento o il registro fiscalmente rilevante viene formato come documento informatico e conservato esclusivamente in modalità digitale (cioè adottando una conservazione digitale di documento informatico) e quindi si applica per esempio alle fatture elettroniche (e.g. fatture elettroniche trasmesse alle amministrazioni pubbliche), alle scritture contabili (e.g. libro giornale) ed ai libri sociali obbligatori (e.g. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee) formati come documenti informatici e conservati in modalità digitale;
  • non vi sono più comunicazioni preventive o consuntive da trasmettere all’Agenzia delle Entrate competente, ed il pagamento avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e quindi con riguardo per esempio al libro giornale dell’anno 2015, il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere eseguito entro il 29 aprile 2016 tramite F24 (il 2016 è un anno bisestile);
  • in caso di libri o registril’imposta di bollo è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse, ricordando che con registrazione “deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalla righe di dettaglio. Dunque, se si guarda al libro degli inventari per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, – nonchè la registrazione della nota integrativa – mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate” (Risoluzione n.161 del 9 luglio 2007).

Con riguardo quindi al libro giornale, premesso che lo stesso dovrà riportare il numero progressivo delle registrazioni (aspetto che va verificato dato che in caso di conservazione cartacea è un’informazione non richiesta in quanto l’imposta di bollo viene assolta ogni 100 pagine o frazione di esse), va rilevato che la modalità con cui vengono rilevati nei sistemi informativi aziendali gli accadimenti contabili rappresentati con il metodo delle scritture contabili a “partita doppia”, dipende da molti fattori, quale il tipo di sistema ERP impiegato (ad oggi non vi sono delle linee guida in tema di tenuta informatizzata della contabilità), il livello di analiticità adottato nel rilevare i fatti amministrativi, l’impiego o meno di sezionali analitici, etc;

  • in caso di fatture elettroniche queste dovranno riportare una specifica annotazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del DMEF 17 giugno 2014, come per esempio ”Imposta di bollo assolta secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del DMEF 17 giugno 2014”;
  • in caso di fatture elettroniche in formato XML trasmesse alla PA, si dovrà riportare nel campo <Numerobollo>  la dicitura composta da 14 caratteri <DM-17-GIU-2014>,e nel campo<ImportoBollo> l’importo composto da 4 caratteri <2.00>,mentre il pagamento dovrà avvenire come già rilevato in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

 
Se quindi per esempio la società Alfa Srl ha emesso nel corso del 2015 n.10 fatture elettroniche XML alla Prefettura di Milano, di cui 3 con imposta di bollo, entro il 29 aprile 2016 dovrà versare € 6,00.
 
A cura di Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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