Fatturazione elettronica

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L’obbligo di fatturazione elettronica B2B/B2C tramite SdI – II Parte

?  Fatture emesse ai consumatori finali (B2C)
Come già detto, l’obbligo riguarda anche le fatture emesse ai consumatori finali (B2C), come per esempio la fattura emessa dall’impresa edile a seguito della ristrutturazione della casa, oppure la fattura per acquisto di mobili, ed in questo caso le fatture elettroniche saranno rese disponibili dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, mentre il cedente/prestatore dovrà essere in grado di mettere a disposizione del cliente una copia della fattura elettronica oppure una copia analogica della stessa, con facoltà da parte del cliente di rinunciare se decide di impiegare la sola fattura messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
 
?  Abolizione della comunicazione dei dati delle fatture
Introducendo dal 1° gennaio 2019 per tutti i soggetti Iva un obbligo generalizzato di emissione delle fatture elettroniche in formato XML tramite il SdI, viene eliminata la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Da rilevare però, che la suddetta comunicazione rimarrà in vigore con riguardo alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale oppure di quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche tramite l’impiego del sistema di interscambio.
 
?  Riduzione di 2 anni nei termini di accertamento se garantita la tracciabilità dei pagamenti
Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del DPR 633/72 (Iva) ed articolo 43, primo comma del DPR 600/73 (imposti dirette), è ridotto di due anni se i soggetti passivi garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500 secondo le indicazioni che saranno stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Sarà quindi possibile avere una riduzione di due anni nei termini di decadenza, se tutti i pagamenti eseguiti e ricevuti superiori ad € 500 saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità (art.3 DMEF 4 agosto 2016).
 
?  Semplificazioni per professionisti ed imprese in contabilità semplificata
Una rilevante semplificazione viene poi introdotta con riferimento ai soggetti passivi Iva esercenti arti e professioni, ed alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi coloro che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1 (opzione alla trasmissione telematica dei corrispettivi), dato che  l’Agenzia delle Entrate metterà loro a disposizione:
a. gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’Iva;
b. una bozza di dichiarazione annuale dell’Iva e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
c. le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli importi delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
Qualora poi i soggetti di cui sopra si avvalgano degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, verrà meno l’obbligo di tenuta dei registri Iva acquisti (art.25 DPR 633/72) e vendite (art.23 DPR 633/72) .
 
?  Funzionamento del SdI
Il modello di trasmissione e di ricezione delle fatture elettroniche tramite il SdI, è quello di cui al DMEF 3 aprile 2013 n.55 e relativi allegati, e quindi è il medesimo di quello già impiegato da anni nell’ambito dell’inoltro delle fatture elettroniche alla pubblica amministrazione e che possiamo riassumere nei seguenti 10 passaggi chiave:

  1. Produzione della fattura elettronica in formato XML con l’inserimento di tutti i dati richiesti, compreso l’indirizzo PEC oppure il codice del destinatario;
  2. Apposizione al file della fattura elettronica XML della firma digitale del soggetto emittente e del riferimento temporale;
  3. Trasmissione della fattura elettronica al SdI a cura del soggetto trasmittente, impiegando uno dei quattro canali previsti (PEC, web service, FTP, WEB del sito Agenzia Entrate);
  4. Ricezione della fattura elettronica XML da parte del SdI e controlli propedeutici necessari a verificarne l’idoneità formale del file;
  5. Il SdI trasmette al destinatario la fattura elettronica XML, impiegando il canale di trasmissione scelto, e che potrà essere: PEC, web service, FTP;
  6. Solo dopo che la trasmissione della fattura elettronica XML è pervenuta al destinatario, il SdI trasmette al soggetto trasmittente la ricevuta di consegna attestante data ed ora di ricezione della fattura elettronica da parte del destinatario;
  7. Il destinatario, ricevuta la fattura elettronica dal SdI, se soggetto diverso la inoltra al cessionario/committente;
  8. Il cessionario/committente esegue la verifica della fattura nei 15 giorni successivi alla ricezione, e da tale attività ne potrà scaturire un rifiuto oppure una accettazione;
  9. Il SdI invierà al trasmittente la notifica di esito (accettazione o rifiuto) pervenuta dal cessionario/committente, mentre in caso di nessuna ricezione invierà al trasmittente ed al cessionario/committente la notifica di decorrenza termini, a significare che le parti non potranno più colloquiare tramite il SdI;
  10. Conservazione digitale delle fatture elettroniche, dei messaggi prodotti dal canale di trasmissione impiegato (PEC, web service, FTP) e delle ricevute/notifiche trasmessi dal SDI, sia lato trasmittente che destinatario, secondo le disposizioni normative in tema di conservazione digitale dei documenti rilevanti ai fini fiscali.

Da rilevare che alcuni aspetti tecnici sono ancora allo studio da parte dell’Agenzia delle Entrate e di Sogei Spa e quindi sarà necessario attendere l’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dato che vi è l’esigenza di rendere il suddetto obbligo il meno impattante possibile per le imprese ed i professionisti, e quindi sarà necessario per esempio verificare se è possibile impiegare una modalità di veicolazione delle fatture utilizzando la sola partita Iva del cessionario/committente, oppure  limitare i motivi dei rifiuti ad un prestabilito elenco per evitarne un utilizzo scorretto ed improprio.
 
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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