Fatturazione elettronica

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Nessuna fattura elettronica se il medico CTU effettua in via occasionale prestazioni medico-legali

Con la pubblicazione della Risoluzione n.88 del 19 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire quando deve essere emessa una fattura elettronica da parte di medici, dipendenti in rapporto esclusivo, ed autorizzati ad espletare attività di consulenza tecnica d’ufficio (CTU) a titolo personale al di fuori dell’attività intramuraria:

  • qualora le prestazioni medico-legali siano rese all’Autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale, l’attività di consulenza prestata costituisce esercizio di pubblica funzione e quindi assume rilievo ai fini IVA se posta in essere da soggetti che svolgono altre attività di lavoro autonomo, con la conseguenza che la prestazione deve essere documentata con fattura elettronica;
  • qualora le prestazioni medico-legali siano rese all’Autorità giudiziaria nell’ambito di un giudizio civile o eseguite per finalità assicurative, amministrative e simili, se l’attività di consulenza è svolta con carattere di abitualità, oltre al possesso della partita IVA, vi è l’obbligo della fatturazione elettronica;
  • qualora invece le prestazioni medico-legali siano rese all’Autorità giudiziaria in via occasionale, poiché trattasi di compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, non vi è né obbligo di apertura della partita IVA né obbligo di emissione di fattura elettronica.

 
Link: www.agenziaentrate.it
 

A cura di Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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