Notificazione via PEC con relata priva di firma digitale
Con pronuncia n° 16746/2021 depositata lo scorso 14 giugno 2021, la Suprema Corte è tornata a occuparsi dei requisiti di validità della notificazione a mezzo PEC, sottolineando come l’assenza della firma digitale non lasci comunque dubbi sulla sua validità. Vediamo nel dettaglio quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.
Come è noto, la legge 53/1994 pone a carico del professionista notificante il rispetto di tutta una serie di regole ben determinate ai fini del corretto perfezionamento della notificazione. L’art. 11 della legge in oggetto, infatti, prevede espressamente la nullità della notificazione stessa per il caso in cui manchino “i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.”
Ciò premesso, nel caso di specie, una delle parti aveva notificato all’altra sentenza del Tribunale di Cosenza non provvedendo, però, alla sottoscrizione digitale della relata di notifica. La Suprema Corte si era già espressa in passato sul punto con la pronuncia 6518/2017 statuendo che “la mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non è causa d’inesistenza dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell’esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell’atto e, dunque, lo scopo legale della notifica”.
Con la pronuncia n° 16746/2021 gli Ermellini ribadiscono i principi precedentemente espressi dalla medesima Corte, sottolineando come nel caso di specie nella “notificazione effettuata a mezzo PEC la mancata firma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona del difensore, attraverso la sua indicazione e l’accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale” e evidenziando altresì come “l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica […] ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.”
Ancora una volta, quindi, gli Ermellini si orientano su una posizione di sanabilità della notificazione nulla per il raggiungimento dello scopo della notificazione stessa, nonché per la riconoscibilità del mittente e del destinatario pur in assenza di esplicita sottoscrizione digitale.