Operativo l’Incentivo IO Lavoro
L’ANAPAL, col decreto direttoriale 11 febbraio 2020, n. 52, ha istituito l’Incentivo IO Lavoro, che è gestito dall’Inps e riguarda l’assunzione di soggetti disoccupati ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4, co. 15-quater, D.L. n. 4/2019. Esso spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, incluse le conversioni di rapporti a termine, effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 in regioni “meno sviluppate”, “in transizione” o “più sviluppate”, nei limiti delle risorse stanziate. L’Inps, con circolare 26 ottobre 2020, n. 124, ha dettato le indicazioni operative, fornendo ulteriori precisazioni nel successivo messaggio 10 novembre 2020, n. 4191.
Soggetti interessati
L’incentivo IO Lavoro riguarda tutti i datori privati che assumono disoccupati ex art. 19 D.Lgs. n. 150/2015 (soggetti privi di impiego che dichiarano l’immediata disponibilità a lavorare e a partecipare a misure di politica attiva del lavoro concordate con il CPI), ed ex art. 4, co. 15-quater, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (lavoratori, da considerarsi disoccupati, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ex art. 13 DPR n. 917/1986).
ETÀ DEL LAVORATORE E ALTRI REQUISITI
Età | Requisiti | Precedenti rapporti |
16-24 anni | È sufficiente che il soggetto da assumere risulti disoccupato | Tranne i casi di trasformazione da termine a TI, il lavoratore, nei 6 mesi prima dell’assunzione, non deve aver avuto un rapporto subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore che lo assume con l’incentivo. |
Da 25 anni compiuti in su | Deve risultare disoccupato e privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati” ex art. 1, co. 1, lett. a), D.L. 17 ottobre 2017 | Tranne i casi di trasformazione da termine a TI, il lavoratore, nei 6 mesi prima dell’assunzione, non deve aver avuto un rapporto subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore che lo assume con l’incentivo. |
Territori e risorse
L’incentivo spetta se la sede di lavoro di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato è sita nelle Regioni:
a) “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (234 milioni di euro);
b) “più sviluppate”: Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli V.G., Provincia aut. di Trento o di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio (12.400.000 euro);
c) “in transizione”: Abruzzo, Molise e Sardegna: le risorse sono pari 83 milioni di euro.
Assunzioni incentivate o no (1° gennaio – 31 dicembre 2020) | SI/NO |
Assunzioni a tempo indeterminato (anche in somministrazione) | SI |
Trasformazioni a tempo indeterminato | SI |
Apprendistato professionalizzante (II tipo) | SI |
Rapporti subordinati instaurati in attuazione vincolo associativo con cooperativa | SI |
Contratto di lavoro domestico o intermittente | NO |
Libretto Famiglia e CPO ex art. 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50 | NO |
Apprendistato di I e III livello | NO |
Misura
L’incentivo è pari ai contributi a carico del datore (no premi e contributi Inail) per un importo fino a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato per 12 mesi dalla data di assunzione. In caso di part time, il massimale dell’agevolazione va ridotto in proporzione.
Importo annuo | Importo mensile | Importo giornaliero |
8.060,00 euro | 671,66 euro (8.060,00 : 12) | 21,66 euro (671,66 : 31) |
Non sono sgravabili: premi e contributi Inail; contributo al Fondo TFR dipendenti privati ex art. 2120 cod. civ.; contributo ai Fondi ex artt. 26, 27, 28 e 29 D.Lgs. n. 148/2015, al Fondo di solidarietà territoriale della Provincia aut. di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia aut. di Bolzano; contributo al Fondo di solidarietà per il trasporto aereo; contributo 0,30% ex art. 25, co. 4, legge n. 845/1978; contribuzioni non aventi natura previdenziale e concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Condizioni
L’incentivo richiede: rispetto art. 1, co. 1175, legge n. 296/2006: DURC regolare; no violazioni norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto altri obblighi di legge; rispetto accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, siglati dalle OO.SS. più rappresentative; applicazione principi generali su incentivi all’occupazione ex art. 31 D.Lgs. n. 150/2015 (per il dettaglio, si veda la circolare Inps n. 124/2020).
Aiuti di Stato
L’incentivo è fruito nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, sull’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento UE agli aiuti “de minimis”, nonché degli altri Regolamenti sul “de minimis” o, oltre tali limiti, alle condizioni ex art. 7 decreto n. 52/2020, ossia ove l’assunzione o la trasformazione a TI determini un incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. L’incremento occupazionale netto è richiesto solo se si chiede l’incentivo oltre i limiti del “de minimis”: il numero di dipendenti è calcolato in ULA, secondo il diritto comunitario.
COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI
Misura | SI/NO | Note |
Datori che assumono beneficiari RDC | SI | Se il datore ha esaurito gli esoneri contributivi in forza dell’incentivo Io Lavoro, la residua agevolazione per assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza può essere fruita sotto forma di credito di imposta (manca D.M. attuativo) |
Assunzione stabile di giovani fino a 35 anni | SI | L’Incentivo è cumulabile con l’esonero per l’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni (art. 1, co. 100, legge 27 dicembre 2017, n. 205), nel limite di importo di 8.060 euro su base annua |
Altri incentivi regionali di natura economica | SI | L’incentivo è cumulabile, nei limiti massimi d’intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei sugli aiuti di Stato, con altri incentivi regionali di natura economica previsti e attuati in favore dei datori che abbiano sede nei territori di tali regioni |
Altri esoneri o riduzioni di aliquote | NO | L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote, compresa la riduzione contributiva fissata per i datori agricoli che occupano personale nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani) o nelle zone svantaggiate. |
Cumulabilità con incentivo all’occupazione giovanile
L’art. 1 del decreto n. 66/2020 consente di cumulare l’incentivo con l’esonero strutturale all’occupazione giovanile stabile di cui alla legge di bilancio 2018, come modificata dalla legge di bilancio 2020. L’art. 1, co. 100, legge n. 205/2017 ha previsto, a favore di tutti i datori privati, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico datore (no premi e contributi Inail), nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani che, all’assunzione, non abbiano compiuto 30 anni di età (29 anni e 364 giorni). Solo per le assunzioni effettuate negli anni 2018, 2019 e 2020, il limite anagrafico è innalzato a 35 anni (cioè 34 anni e 364 giorni). Per gli esempi pratici si rinvia alla circolare Inps n. 124/2020.
Domanda e assunzione
Il datore deve inviare all’Inps, col modulo “IO Lavoro”, la domanda preliminare, indicando: lavoratore assunto, da assumere o trasformare a TI; regione e provincia di lavoro; retribuzione mensile media, inclusi ratei di 13a e 14a; aliquota che può essere oggetto di sgravio; se si intende fruirne nei limiti del “de minimis” od oltre; se si intende fruire anche dell’esonero ex art. 1, co. 100 e ss., legge n. 205/2017 (per i dettagli cfr. circ. Inps n. 124/2020). Se la domanda è accolta, il datore entro 10 giorni deve comunicare l’assunzione. Dopo l’accantonamento delle risorse, egli fruisce dell’importo in 12 quote, se permane il rapporto. La fruizione del beneficio può avvenire con conguaglio nelle denunce contributive e il datore non deve imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.