Fatturazione elettronica

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Opzione o non opzione, that is the question

Con la pubblicazione del DL 193 del 22 ottobre 2016 molte imprese stanno valutando se optare oppure non optare per il cosiddetto regime premiale di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015 n.127, ed in questo articolo, tenendo anche presente gli emendamenti ad oggi approvati in fase di conversione, andremo a capire la convenienza o meno ad optare per il suddetto regime premiale.
 
Per valutare l’opportunità o meno ad esercitare l’opzione per il regime premiale, è necessario riportare i principali punti contenuti nei due suddetti decreti:
 
? Decreto legislativo 5 agosto 2015 n.127
Il decreto legislativo 127/2015  ha introdotto la possibilità per qualsiasi soggetto IVA, di optare entro fine anno per il cosiddetto “regime premiale”, i cui principali aspetti sono:

  • Trasmissione dei dati delle fatture oppure fatturazione elettronica con SDI

Così come contemplato all’art.1 terzo comma del decreto legislativo 127/2015, a seguito dell’opzione le imprese dovranno inviare all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle fatture di vendita e di acquisto, e questo potrà avvenire secondo due diverse modalità:
– trasmettendo all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, comprese le note di variazioni, secondo un formato, una tempistica ed un canale di trasmissione conforme a quanto indicato negli allegati al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.182070 del 28 ottobre 2016;
-trasmettendo ai clienti e ricevendo dai fornitori le fatture elettroniche in formato XML tramite il sistema di interscambio (SDI), così come avviene da tempo per la trasmissione delle fatture elettroniche alla PA, e secondo il nuovo tracciato contenuto nella versione 1.2 pubblicata il 10 novembre 2016.

  • I benefici con il regime premiale

I benefici conseguibili dall’esercitare l’opzione per il regime premiale,  sono:
-viene meno l’obbligo di comunicazione dello spesometro, dell’elenco dei Paesi blacklist, dell’elenco riepilogativi degli acquisti di beni intracomunitari e servizi ricevuti, delle comunicazioni dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, delle comunicazione dei dati degli operatori che svolgono attività di locazione, e delle comunicazioni di avvenuta registrazione a seguito di acquisti San Marino (da rilevare, come vedremo, che alcune comunicazioni sono state soppresse dal DL 193/2016);
– i rimborsi IVA di cui all’art.30 del DPR 633/72 vengono eseguiti in via prioritaria entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e).

  • Due anni in meno se vi è la tracciabilità dei pagamenti

Un ulteriore beneficio conseguibile dall’aver esercitato l’opzione per il regime premiale, è quando viene garantita la tracciabilità dei pagamenti, dato che in questo caso vi è un anno in meno nel termine di decadenza di cui all’art.57 primo comma DPR 633/72 (IVA) e art. 43 primo comma DPR 600/73 (IIDD). L’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza deve essere comunicata nella dichiarazione annuale delle imposte sui redditi, e così come previsto dal DMEF 4 agosto 2016, con tracciabilità dei pagamenti deve intendersi che tutti i pagamenti effettuati e ricevuti devono essere eseguiti mediante:
-bonifico bancario o postale;
-carta di debito o carta di credito;
-assegno bancario, circolare o postale recante clausola di non trasferibilità;
-è possibile effettuare e ricevere pagamenti in contanti, purchè non superiori a € 30,00.
Da rilevare che ad oggi il DL 193/2016 è in discussione al Senato, e nelle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera è stato approvato un emendamento che porta a due anni la riduzione nei termini di decadenza.

  • L’opzione dura 5 anni

L’opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente, e se non revocata si estende di quinquennio in quinquennio, e quindi se si intende aderire con effetto dal 1° gennaio 2017, dovrà essere esercitata entro il 31 dicembre di ques’anno.
 
? Decreto legge 22 ottobre 2016 n.193
Il decreto legge 193/2016  ha introdotto almeno due importanti aspetti utili alle nostre valutazioni:

  • Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

L’art.4 del DL 193/2016  ha previsto una comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da eseguirsi trimestralmente entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre, secondo un formato, una tempistica ed un canale di trasmissione conforme a quanto indicato negli allegati al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.182070 del 28 ottobre 2016.
I dati da comunicare comunque sono:
-i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
-la data ed il numero della fattura;
-la base imponibile;
-l’aliquota applicata;
-l’imposta;
-la tipologia dell’operazione.
Da rilevare che nelle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera è stato approvato un emendamento che prevede che per il solo anno 2017 la comunicazione sarà semestrale e da eseguirsi entro il 25 luglio 2017.

  • Le sanzioni in caso di omessa o errata comunicazione dei dati

L’art.4 del DL 193/2016 introduce all’art.11 del decreto legislativo 471/97 il nuovo comma 2-bis che prevede che in  caso di  omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000, con l’aggiunta che non si applica l’art.12 del decreto legislativo 472/97 (cumulo giuridico).
Da rilevare che nelle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera è stato approvato un emendamento che prevede la drastica riduzione della suddetta sanzione ad € 2, con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

  • Eliminazione di alcune comunicazioni

Sono state soppresse alcune comunicazioni, riducendo quindi l’interesse per il regime premiale di cui al decreto legislativo 127/2015, ed in particolare sono state soppresse le comunicazioni dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni intracomunitari e servizi ricevuti, e gli elenchi dei Paesi blacklist;
 
? Conclusioni
Con il decreto legge 193/2016, il legislatore intendeva forse dare una spinta alla fatturazione elettronica, e quindi al monitoraggio dei contribuenti in real-time, facendo leva sulle sanzioni amministrative previste in caso di errata comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute che le imprese obbligatoriamente dovranno trasmettere dal 2017. Così facendo vi era in effetti una reale convenienza, da un punto di vista meramente sanzionatorio, ad optare per il regime premiale di cui al decreto legislativo 127/2015, casomai adottando una forma ibrida: trasmissione ai clienti delle fatture elettroniche in formato XML tramite il sistema di interscambio, e comunicazione dei dati per le fatture ricevute e registrate. Tutto questo sarebbe stato un ottimo volano all’adozione della fattura elettronica, ma con gli emendamenti approvati dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, l’interesse per il regime premiale si è di certo ridimensionato, anche se comunque rimangono almeno due interessanti benefici: la possibilità di accedere ad un rimborso IVA prioritario anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 30 secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e), e la riduzione di due anni nei termini di decadenza se si è in grado di garantire la tracciabilità dei pagamenti.
 
Considerato che l’Italia è lo Stato membro che ha il maggior divario tra l’IVA incassabile e l’IVA incassata (ogni anno mancano nelle casse dello Stato ben 36 miliardi a seguito di truffe, frodi, etc), e che è ormai improrogabile un intervento utile a semplificare nei fatti il fardello della burocrazia fiscale, serviva di certo un intervento più coraggioso ed incisivo da parte del nostro legislatore.
 
A cura di Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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