Processo civile telematico

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Pagamento dei diritti per il rilascio della copia esecutiva telematica dopo il 31 marzo 2022

La possibilità di rilasciare copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria in forma digitale, introdotta per semplificare le attività degli uffici giudiziari durante la pandemia, è stata prorogata fino a fine 2022. Quali saranno però le disposizioni in merito all’esenzione dal pagamento dei diritti di copia dopo la fine dello stato di emergenza? Ne parliamo nel nostro articolo.

Come è noto, dopo il 31 marzo 2022 verrà proclamata la fine dello stato di emergenza legato al Covid-19, ci si è quindi chiesti se, dopo tale data, rimarrà in vigore l’esenzione dal pagamento dei diritti per il rilascio della copia esecutiva digitale.

A livello normativo, la possibilità di rilascio di detta copia esecutiva digitale, è stata originariamente introdotta dal comma 9bis dell’art. 23 del D.L. 137/2020: “La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.”

La fine del periodo operativo di detta norma, originariamente legato al periodo di emergenza sanitaria e poi fissato in via definitiva al 31 dicembre 2021, è stato poi prorogato – dall’art. 16 del D.L. dicembre 2021, n. 228 – al 31 dicembre 2022. Appare quindi indubbio che fino alla fine dell’anno in corso, sarà ancora possibile ottenere copia esecutiva digitale dei provvedimenti di cui all’art. 475 c.p.c.

In relazione, però, all’esenzione dal pagamento dei diritti di copia, si deve fare riferimento alla circolare interpretativa del n. 7550 del 4 febbraio 2021, con la quale il Ministero ha chiarito come “sulla base delle disposizioni vigenti i diritti di copia non sono certamente dovuti per l’estrazione della copia esecutiva da parte del difensore (o di altro soggetto abilitato)”; quindi, in dottrina si è sostenuto che, la validità operativa di detta circolare, sia rimasta ancorata alla durata effettiva del periodo emergenziale, ciò in virtù dell’inciso presente nella circolare medesima, con il quale si sottolinea come: “norma in esame troverà applicazione limitatamente al periodo emergenziale.”

In realtà è ragionevole – a parere dello scrivente – sostenere come l’esenzione in oggetto possa ritenersi applicabile anche dopo il 31 marzo 2022, ciò per due ordini di motivazioni:

  1. la circolare ha natura meramente interpretativa e l’interpretazione data dall’ufficio legislativo del Ministero non può variare in funzione della validità della circolare stessa, poiché si tratta – appunto – di una mera interpretazione del dettato normativo;
  2. in ogni caso è proprio la circolare a stabilire come “gli uffici giudiziari dovranno, nell’arco temporale previsto dalla norma, rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002”.

Posto, quindi, che l’arco temporale di validità della norma è stato ampliato fino al prossimo 31 dicembre 2022, si può ragionevolmente sostenere che anche l’esenzione dal pagamento dei diritti di copia debba seguire il periodo di validità della norma principale.

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